COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°29 del 20/01/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI III^ CATEGO

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul

Comunicato Ufficiale N°29 del 20/01/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA

89  RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. SPORTING MARIGNANO

Avverso squalifica al 31.12.2010 calc. SPEZI DAVIDE, al 31.12.2011 calc. GAUDENZI DAVIDE, al 28.2.2010 all. GUDENZONI MASSIMILIANO, inibizione al 28.2.2010 dir.add.arb. MONTI DAVIDE e al 31.3.2010 dir. VANNI OTELLO

delibera del G.S. del C.P. di  Rimini  contenuta nel C.U.n.  23 del 10.12.2009

gara  SPORTING MARIGNANO – ATLETICO MARECCHIA del 5.12.2009

L’A.D.S. SPORTING MARIGNANO ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti dichiarando : 1)  “contestiamo in maniera vigorosa che il giocatore GAUDENZI abbia sferrato un violento calcio all’arbitro colpendolo al polpaccio destro e provocandogli un forte dolore ed una vistosa ecchimosi, pur avendo lo stesso proferito accentuate e vibrate proteste verbali”; 2) “contestiamo la sanzione comminata al calc. SPEZI per aver afferrato la pettorina dell’arbitro, in verità ha cercato di attirare la sua attenzione sulla posizione del calciatore avversario ritenuta irregolare”; 3) nei minuti di ricupero, da 3 diventati 5, la squadra avversaria perveniva alla rete della vittoria. “Questo protrarsi della partita determinò una tensione da parte della squadra soccombente e che portò alle azioni successive”. “La persona entrata nel recinto dell’area degli spogliatoi per cercare di calmare gli animi, anche se non autorizzata e non in elenco, crediamo ne avesse pieno titolo essendo essa il nostro Presidente. Dopo una attesa di ben 20 minuti questa persona richiamò l’attenzione dell’arbitro, anche se in maniera non troppo consona, per avere in restituzione i documenti dei giocatori”. Chiede una riduzione delle sanzioni.

La Commissione,

- visti gli atti ufficiali;

- considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che : 1) mentre si dirigeva a centrocampo, dopo la convalida di una retedell’Atletico Marecchia, il calc. SPEZI avvicinatoglisi lo tratteneva per la “pettorina”, senza procurargli danno fisico, e gli rivolgeva frasi offensive e scurril, venendo conseguentemente espulsoi; 2) nello stesso frangente il calc. GAUDENZI gli sferrava un violento calcio al polpaccio destro, provocandogli un fortissimo dolore, mentre gli rivolgeva frasi offensive e scurrili, venendo conseguentemente espulso; 3) al termine della gara, mentre si avviava verso gli spogliatoi, l’all. GUDENZONI ed il dir. MONTI gli urlano frasi irriguardose ed offensive; 4) al termine della gara, una persona non in elenco entrava nello spogliatoio dell’arbitro e gli rivolgeva frasi oltremodo minacciose; 5) sia negli episodi che hanno coinvolto i due predetti calciatori sia in quello relativo alla persona di cui al punto 4) i dirigenti VANNI e MONTI nulla hanno fatto per impedire l’accesso di estranei agli spogliatoi;

- ritenuto che il comportamento messo in atto dal calc. SPEZI possa essere punito con una sanzione più contenuta,

d e l i b e r a

- di ridurre al 30.6.2010 la squalifica del calc, SPEZI DAVIDE, fermi restando gli altri provvedimenti impugnati.

Nulla dispone per la tassa, non versata.

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