COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°29 del 20/01/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 88  RECLAMO PRO

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul

Comunicato Ufficiale N°29 del 20/01/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

88  RECLAMO PROPOSTO DA POL. CAMPEGINESE

Avverso squalifica per 3 giornate calc. MONICA ALESSIO, ZULIAN ANDREA, MARCONI RAFFAELLO e TODARO SALVATORE, per 5 giornate calc. ARISI ALESSANDRO e CATTANI SIMONE,  ammenda € 1.000 per responsabilità oggettiva, perdita della gara e penalizzazione di 1 punto in classifica

delibera del G.S. del C.P. di  Parma  contenuta nel C.U.n. 25 del 16.12.2009

gara  BOCA BARCO – CAMPEGINESE del 6.12.2009

La POL. CAMPEGINESE, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti sostenendo che : 1) che in relazione alla squalifica dei  calc. MONICA, ZULIAN, MARCONI e TODARO, dopo la sospensione della gara decisa dall’arbitro “i nostri tesserati presenti all’interno del recinto di gioco hanno mantenuto un atteggiamento corretto e composto, non prendendo parte a quanto succedeva fuori dal campo e non partecipando a nessuna rissa, ma cercando di calmare gli spettatori presenti. Si sottolinea che le colluttazioni tra pochi soggetti siano avvenute solamente nella zona antistante la tribuna, mentre sugli spalti la situazione sia sempre rimasta tranquilla; 2) il calc. ARISI non varcava la rete ma rimaneva nel recinto di gioco, osservando la situazione insieme a compagni ed avversari dall’interno del campo; 3) il calc. CATTANI varcava la rete, ma senza partecipare attivamente a nessun atto di violenza, preoccupandosi solo della incolumità del padre e del fratello, presenti alla gara; appurato ciò tornava nel recinto di gioco, rientrando negli spogliatoi insieme ai giocatori di entrambe le squadre; 4) “perché le gare possano subire interruzioni conclusive nel corso del loro svolgimento, a causa di violenze o intimidazioni gravi(da parte di calciatori o tesserati, o degli spettatori è necessario che questi abbiano posto in serio pericolo l’incolumità degli ufficiali di gara ed occorre altresì che l’arbitro non sia stato in grado di fronteggiare le turbolenze ed abbia verificato l’impossibilità di giungere alla conclusione fisiologica della gara”. “l’arbitro non è stato mai sfiorato dai calciatori presenti” e l’arbitro stesso dichiara che i dirigenti di entrambe le società si sono attivate positivamente per spegnere gli animi; 5) nessun nostro tesserato ha pronunciato frasi di discriminazione razziali o simili. Chiede l’annullamento delle squalifiche dei calc.Monica, Zulian, Marconi,  Todaro e Arisi,  la riduzione della squalifica del calc. Cattani, la ripetizione della gara, l’annullamento della penalizzazione di 1 punto in classifica e la riduzione dell’ammenda. 

La Commissione,

- visti gli atti ufficiali;

- preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermava la parte del referto relativa : 1) al calc. CATTANI, perché mentre si svolgevano i fatti nei pressi della tribuna, si avvicinava alla rete di recinzione, offendeva e minacciava i tifosi avversari, scavalcava la rete di recinzione e partecipava attivamente alla rissa; 2) al calc. ARISI, perché, avvicinatosi alla rete di recinzione, offendeva e minacciava i tifosi avversari, si arrampicava sulla rete e cercava di scavalcarla. Rilasciava poi dichiarazione in cui precisava : 1) di non avere sentito alcun epiteto di discriminazione razziale nei confronti di tesserati della squadra avversaria;

2)  che alla rissa avvenuta nel parterre della tribuna prendevano parte cinque o sei persone; 3) che due calciatori della Pol.Campeginese tentavano di scavalcare la rete di recinzione, uno ci riusciva e dell’altro non è certo che lo abbia fatto; 4) a quel punto la gran parte dei calciatori si portava verso la rete di recinzione, abbandonando il campo di gioco; 5) si è avviato verso gli spogliatoi e, senza richiamare i capitani delle due squadre, decretava la fine anticipata della gara, ritenendo che non sussistessero più le condizioni tecniche per la prosecuzione; 6) nessun tesserato delle due compagini lo ha insultato o minacciato; 6) di non essere certo dei comportamenti addebitati ai calciatori  MONICA, ZULIAN, MARCONI e TODARO;

  - considerato che nell’occasione l’arbitro ed i giocatori di entrambe le squadre non sono stati fatti oggetto di minacce, atti di violenza o quant’altro avesse potuto metterne in pericolo l’incolumità e, quindi, non ritenendo giustificata la decisione della sospensione della gara, assunta dall’arbitro senza aver posto in essere i provvedimenti che le norme regolamentari gli conferiscono,

d e l i b e r a

  - di annullare  il provvedimento della perdita della gara a carico della POL. CAMPEGINESE,  la penalizzazione di 1 punto in classifica a carico della stessa e la squalifica per 3 giornate di gara dei calc. MONICA ALESSIO, ZULIAN ANDREA, MARCONI RAFFAELLO e TODARO SALVATORE, di ridurre a € 500 l’ammenda a carico della POL. CAMPEGINESE,  di confermare gli altri provvedimenti impugnati, mandando alla Delegazione Provinciale di Parma per la riprogrammazione della gara.

    Nulla dispone per la tassa, non versata

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