COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 15/10/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento ad opera d
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 16 del 15/10/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Deferimento ad opera del Procuratore Federale a carico di Ravasini Andrea, Dirigente della FC ENOTRIA, dell’Olio Leonardo, Presidente della A.C.S.I. AURORA, della Soc. FC ENOTRIA e della Soc. ACSI AURORA,
per rispondere
• Ravasini Andrea della violazione di cui all’art.1, comma 1 del CGS, per aver svolto le funzioni di Dirigente Massaggiatore della squadra della ACSI AURORA, senza titolo, essendo Dirigente tesserato per la FC ENOTRIA e per aver preso posto in panchina, risultando trascritto nelle distinte di gara, in occasione delle rispettive 11parite disputate dalla squadra della ACSI AURORA, durante il Campionato di Terza Categoria – Girone E Lombardia della stagione sportiva 2008-2009;
• Dell’Olio Leonardo della violazione di cui all’art.1, comma 1 del CGS, per aver utilizzato nella propria squadra ACSI AURORA, in occasione di 11 gare del Campionato di Terza Categoria della stagione sportiva 2008-2009, il sig. Ravasini Andrea, trascrivendolo, senza aver titolo, nelle rispettive distinte di gara, con le funzioni di Dirigente Massaggiatore, risultato invece tesserato quale dirigente per la FC ENOTRIA;
• la Soc. FC ENOTRIA a titolo di responsabilità oggettiva ex art.4, comma 2 del CGS, per la violazione ascritta al suo tesserato Ravasini Andrea;
• la Soc. ACSI AURORA, a titolo di responsabilità diretta, per la violazione ascritta al proprio Presidente Dell’Olio Leonardo, ai sensi e per gli effetti dell’art.4 comma 1 del CGS.
Alla udienza, oltre al rappresentante della Procura Federale, hanno presenziato i deferiti Ravasini Andrea, Dell’Olio Leonardo, Presidente dell’ACSI Aurora, anche in rappresentanza della Società di appartenenza e l’Avv. Mezzena Giacomo, Presidente della FC Enotria.
Dopo la relazione del Presidente della Commissione Territoriale, nel corso della quale sono stato indicati gli elementi documentali raccolti nella fase delle indagini, sui quali si è basato l’atto di deferimento, è stata data la parola ai deferiti.
Dell’Olio Leonardo ha dichiarati che il Ravasini era un frequentatore della squadra e nel corso delle gare dalla tribuna manifestava un tifo appassionato, ma anche alquanto concitato; per tale motivo alcuni ragazzi della squadra gli hanno proposto di aggregarlo alla stessa, soprattutto in funzione socializzante, in considerazione della situazione soggettiva del giovane. Il Dell’Olio ha aggiunto di avere accolto la proposta, acconsentendo che il Ravasini figurasse nelle distinte delle partite come dirigente massaggiatore; tutto ciò senza sapere che lo stesso era tesserato per la FC Enotria. Le decisioni erano state prese in buona fede e soltanto allo scopo di aiutare il Ravasini a migliorare la sua particolare condizione personale.
Ravasini Andrea ha dichiarato di essere appassionato di calcio, dove ambiva avere un ruolo attivo; per soddisfare tale desiderio ha posto in essere le condotte contestategli. Ha aggiunto che non riteneva ci fosse incompatibilità tra i ruoli svolti nelle due Società, in quanto le stesse militavano in campionati e categorie diversi.
Il Presidente della FC Enotria ha dichiarato che il Ravasini è regolarmente tesserato per l’Enotria da diversi anni; la Società lo ha integrato in funzione di una esigenza di carattere sociale, dal momento che il giovane è orfano e invalido civile; ha aggiunto di non aver saputo del ruolo svolto dal Ravasini presso l’ACSI Aurora.
Dopo le dichiarazioni dei deferiti è stata data la parola al Rappresentante della Procura Federale che ha avanzato le seguenti richieste:
ritenuta la responsabilità di tutti i deferiti in ordine alle violazioni rispettivamente ascritte, infliggersi:
• a Ravasini Andrea mesi 8 di inibizione;
• a Dell’Olio Leonardo mesi 8 di inibizione;
• alla Soc. FC ENTRIA Euro 300,00 di ammenda;
• alla Soc. ACSI AURORA Euro 800,00 di ammenda.
Il Rappresentante della Procura Federale ha voluto precisare di avere formulato richieste di sanzione esclusivamente sulla base della documentazione in atti, senza avere elementi di valutazione sul caso concreto.
Motivi della decisione
I comportamenti addebitati ai deferiti risultano pienamente provati attraverso la documentazione in atti e confermati dalle dichiarazioni rese dagli stessi innanzi a questa Commissione.
Superato ogni problema in ordine all’accertamento delle rispettive responsabilità, l’impegno di questo Giudicante deve essere rivolo all’esame ed alla valutazione della rilevanza del caso concreto ai fini di una equa quantificazione delle sanzioni da infliggere.
Non vi è alcun dubbio che le condotte contestate, e sottoposte al giudizio di questa Commissione, sono avvenute in un contesto del tutto particolare, che deve essere preso in considerazione al fine di decidere.
Nessun comportamento, seppure in violazione di norme federali, è stato posto in essere dai deferiti dolosamente o ai fini di un vantaggio di carattere sportivo. Le Società coinvolte, ed in particolare i loro tesserati, hanno agito tenendo a cuore soprattutto la sorte ed il bene del gi vane Ravasini Andrea, le cui condizioni soggettive rischiavano di procurare l’emarginazione sociale. Attraverso il loro comportamento le persone attualmente sotto giudizio hanno evitato tale rischio, integrando il giovane in un contesto accogliente, necessario al suo equilibrio psico-fisico.
Della particolare tipologia del contesto nel quale le condotte sono avvenute si è reso perfettamente conto anche il Rappresentante della Procura Federale, presente all’udienza, il quale ha sentito l’esigenza di precisare il presupposto in base al quale ha avanzato le sue richieste.
Per le considerazioni sopra svolte questa Commissione ritiene che il caso sotto esame, per la sua intrinseca particolarità, meriti un trattamento sanzionatorio eccezionalmente mite.
Tanto premesso,
La Commissione Disciplinare Territoriale
Ritenuti tutti i deferiti responsabili delle violazioni agli stessi contestate nell’atto di deferimento,
infligge
• a Ravasini Andrea la sanzione di giorni 20 di inibizione;
• a Dell’Olio Leonardo la sanzione dell’inibizione di mesi 2;
• alla Società ACSI AURORA Euro 300,00 di ammenda;
• alla Società FC ENOTRIA Euro 150,00 di ammenda.