COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 19/11/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO del Procu
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 21 del 19/11/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO del Procuratore Federale a carico di:
1. GREGORI Gianbattista, tesserato nella stagione sportiva 2009-10 con ASD Foresto Sparso in qualità di Presidente, per aver violato i principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’art.1, comma 1 del CGS e per rispondere della violazione dell’art.5, commi 1,2,4 e 6 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver reso dichiarazioni gravemente lesive del prestigio, dell’onorabilità e credibilità dell’istituzione federale nel complesso;
2. ASD Foresto Sparso, per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, delle violazioni dell’art.4, comma 2 del CGS per le dichiarazioni rese dal Presidente della società.
Con provvedimento del 20 Ottobre 2009 il Procuratore Federale,
• Vista la segnalazione pervenuta al Comitato da parte del Delegato provinciale di Bergamo, relativa a dichiarazioni lesive proferite dal sig. Gianbattista Gregori, Presidente della Soc. ASD Foresto Sparso, lo scorso 24 Aprile dinanzi al predetto delegato provinciale;
• Visto che durante l’incontro summenzionato il sig. Gregori lamentava al delegato l’esitenza di appoggi all’interno della FIGC a favore della società Dalmine Futura di Bergamo, diretta concorrente della Soc. Foresto Sparso per la vittoria del campionato di II categoria nella passata stagione sportiva, affermazione gravemente lesiva dell’istituzione federale nel complesso;
• Visto che, in allegato alla lettera di cui sopra, il Comitato Regionale Lombardo trasmetteva copia di un articolo apparso su un quotidiano locale di Bergamo contenente frasi pronunciate dall’allenatore della Soc. Foresto Sparso, sig. Matteo Brignoli, il quale, tra l’altro, affermava che il campionato era stato falsato ad una serie smisurata di arbitraggi pro Dalmine Futura, affermazioni quindi gravemente lesive del prestigio, dell’onorabilità e della credibilità della classe arbitrale;
• Visto che l’attività d’indagine espletata ha sostanzialmente confermato quanto esposto nei capoversi precedenti, ovvero che le dichiarazioni riportate sono state effettivamente rese dai predetti tesserati e che non sono intervenute smentite o rettifiche rispetto a quanto riportato dall’organo di stampa;
deferiva avanti Questa Commissione il sig. GREGORI Giambattista e la ASD Foresto Sparso per rispondere della violazione delle norme indicate in epigrafe.
La Commissione Disciplinare, esperiti gli adempimenti di rito, sentito il signor GREGORI Giambattista in contraddittorio con il rappresentante della Procura Federale, preso atto che il rappresentante della Procura Federale, previa dichiarazione di responsabilità dei deferiti per le violazioni del disposto delle norme indicate nel deferimento, chiedeva:
- per GREGORI Giambattista 2 mesi di inibizione e l’ammenda di Euro 250,00;
- per la società ASD Foresto Sparso Euro 250,00 di ammenda;
osserva
il comportamento addebitato dalla Procura Federale ai deferiti risulta pienamente provato dalla documentazione in atti e precisamente dalle dichiarazioni testimoniali raccolte dalla Procura Federale stessa nel corso delle proprie indagini, nonché dalle dichiarazioni rilasciate dal deferito.
Il comportamento tenuto dal sig. Gregori ha infatti integrato la violazione dell’Art. 1 del CGS in quanto ha rilasciato che hanno travalicato il semplice diritto di critica.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
Dichiara
La responsabilità del signor GREGORI Giambattista, per violazione dell’art.1, comma 1, del CGS, nonché della ASD Foresto Sparso, per la violazione dell’art.4,comma 2, del CGS
Commina
- al signor GREGORI Giambattista l’inibizione di mesi uno;
- alla società ASD Foresto Sparso Euro 250,00 di ammenda.