COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 14/01/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società C.S. LOCATE Ca
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 26 del 14/01/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società C.S. LOCATE
Campionato Juniores Girone C
Gara del 28 Novembre 2009 tra LACCHIARELLA - LOCATE
COM. UFF. n. 22 della delegazione di MILANO datato 11 DICEMBRE 2009
La società LOCATE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha inibito il dirigente Antonino MULE’ sino al 31-03-2010, lamentando che i fatti esposto nel provvedimento del G.S. sono totalmente infondati in quanto il dirigente sanzionato si è solamente adoperato per sedare gli animi accessi di due calciatori.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato entro i termini regolamentari, rileva: dal referto arbitrale fonte primaria e privilegiata di prova emerge che il MULE’ è entrato sul terreno di gioco con l’intento di colpire un calciatore avversario che schivava il colpo.
La gravità del comportamento giustifica l’inibizione inflitta dal G.S.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.