COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 28/01/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento ad opera d
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 28 del 28/01/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Deferimento ad opera del Procuratore Federale a carico di Roberto GIOMMELLI, Presidente della Società POLISPORTIVA TRIUGGESE e della Società POLISPORTIVA TRIUGGESE,
per rispondere:
• il primo della violazione di cui all’art.1, comma 1, del CGS, in relazione all’art.37, comma C, del Regolamento Settore Tecnico, all’art.40 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti ed all’art.1 del Comunicato Ufficiale n.1 2008-2009 della Lega Nazionale Dilettanti per il mancato affidamento della conduzione tecnica della prima squadra, partecipante al campionato di seconda categoria, ad un tecnico abilitato dal Settore Tecnico;
• la Società POLISPORTIVA TRIUGGESE per responsabilità diretta, ex art.4 comma 1, CGS, in relazione alla condotta ascritta al proprio presidente.
All’udienza, oltre al rappresentante della Procura Federale, hanno presenziato il deferito Roberto Giommelli, Presidente della Polisportiva Triuggese, anche in rappresentanza della Società, ed il Sig. Daniele Terruzzi, assistente del Presidente.
Dopo la relazione del Presidente della Commissione Disciplinare Territoriale vertente sulle contestazioni e sul contenuto probatorio del fascicolo della Procura Federale, è stata data la parola al deferito presente.
Il sig. Roberto Giommetti ha dichiarato di aver tesserato come allenatore il sig. Maurizio Dell’Orto, e a riprova di ciò ha esibito tessera dalla quale risulta l’iscrizione in data 25.08.2008 del Sig. Dell’Orto come allenatore di base e responsabile della prima squadra. Ha, però, aggiunto che il Dell’Orto ha partecipato a meno della metà delle partite disputate dalla squadra e non sempre agli allenamenti.
Successivamente il Presidente Roberto Giommelli, anche a nome e per conto della Società Polisportiva Triuggese, prima della chiusura del dibattimento, ha avanzato richiesta di applicazione della pena ai sensi dell’art.23 CGS; il Rappresentante della Procura Federale ha espresso il consenso alla richiesta di applicazione della pena nelle seguenti misure:
• per Roberto Giommelli giorni 40 di inibizione;
• per la Società POLISPORTIVA TRIUGGESE Euro 350,00 di ammenda.
Per tutte le sanzioni concordate si è tenuto conto della riduzione di pena prevista dall’art.23 del CGS.
Motivi della decisione
I comportamenti rispettivamente addebitati ai deferiti risultano pienamente provati attraverso la documentazione in atti, pertanto non può trovare luogo nel caso in ispecie un provvedimento di proscioglimento.
Tanto premesso,
La Commissione Disciplinare Territoriale
• preso atto delle richieste di applicazione della pena avanzata dai deferiti, in merito alle quali ha prestato il consenso il Rappresentante della Procura Federale;
• ritenute accoglibili le sanzioni concordate tra le parti in considerazione della entità e rilevanza dei comportamenti contestati;
applica
1. a Roberto Giommelli la sanzione di giorni 40 di inibizione;
2. alla Società POLISPORTIVA TRIUGGESE la sanzione di Euro 350,00 di ammenda.