COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 3 del 16/07/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO ad opera del Pr

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 3 del 16/07/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO ad opera del Procuratore Federale a carico di DAMIANI Riccardo, Presidente della Soc. SS LEONCELLI ASD, RUGGERI Gianfranco, Dirigente della stessa Società e della Soc. SS LEONCELLI ASD,

per rispondere:

• il primo a) della violazione di cui all’art.1, comma 1 e 8 commi 9 e 15 del CGS, in relazione all’art.94 ter comma 13 delle NOIF, per non aver ottemperato, nei tempi normativamente previsti, alla decisione del Collegio Arbitrale, di cui al CU n.3 del 23.1.2008; b) in virtù del rapporto di immedesimazione organica, della violazione degli artt.1 comma 1 e 8 commi 6 e 8 CGS, in relazione all’art.94 comma 1 lettera a delle NOIF, per aver concluso, con l’allenatore Arrigo Bergamaschi, con scrittura privata 31.07.2007, un accordo avente contenuto economico superiore al massimale della categoria di riferimento (juniores regionale).

• il secondo della violazione degli artt.1 comma 1 e 8 commi 6 e 8 CGS, in relazione all’art.94 comma 1 lettera a) delle NOIF, per aver concluso, in nome e per conto della società di cui allora aveva la legale rappresentanze, con l’allenatore Arrigo Bergamaschi, un accordo avente contenuto economico superiore al massimale della categoria di riferimento (juniores regionale);

• la soc. SS LEONCELLI ASD a) a titolo di responsabilità diretta ex art.4 comma 1 CGS per la violazione degli artt.1 comma 1 e 8 commi 9 e 15 del CGS, in relazione all’art.94 ter comma 13 delle NOIF, in relazione alla mancata ottemperanza della decisione del Collegio Arbitrale di cui al CU n.3 del 23.12.2008; b) a titolo di responsabilità, sia diretta che oggettiva (con riferimento alla condotta ascrivibile al dirigente Ruggeri Gianfranco, dotato di legale rappresentanza ed all’allenatore Bergamaschi Arrigo)), ex art.4, comma 1 e 2 CGS, per la violazione degli artt.1 comma 1 e 8 commi 6 e 8 CGS, in relazione all’art.94 comma 1 lettera a) delle NOIF, per aver concluso, con l’allenatore Arrigo Bergamaschi, con scrittura privata 31.07.2007, un accordo avente contenuto economico superiore al massimale della categoria di riferimento (juniores regionale).

Alla udienza avanti a questa Commissione, oltre al rappresentante della Procura Federale, ha presenziato in rappresentanza dei deferiti il tesserato con poteri di firma sig. Ugaglia Ernesto.

Dopo la relazione del Presidente della Commissione Disciplinare Territoriale, è stata data la parola al rappresentante dei deferiti, il quale ha ammesso la commissione di un errore, per inesperienza, nella stesura del contratto non avendo inserito nello stesso le prestazioni offerte dal Bergamaschi, oltre a quella di allenatore della squadra juniores; ha aggiunto, inoltre, che l’allenatore è stato pagato ed il ritardo è stato determinato dall’ignoranza del termine previsto dalla norma.

Successivamente per tutti i deferiti il Sig. Ugaglia Ernesto, prima della chiusura del dibattimento, ha avanzato richiesta di applicazione della pena ai sensi dell’art.23 CGS; il Rappresentante della Procura Federale ha espresso il consenso alla richiesta di applicazione della pena nelle seguenti misura:

•  per DAMIANI Riccardo, in relazione ad entrambe le violazioni contestate, mesi 4 di inibizione;

•  per RUGGERI Gianfranco anni 1 e mesi 4 di inibizione;

•  per la Società SS LEONCELLI ASD Euro 3.600,00 di ammenda ed 1 punto di penalizzazione da scontarsi nella stagione sportiva 2009/2010 neo campionato nel quale militerà la prima squadra.

Per tutte le sanzioni concordate si è tenuto conto della riduzione di pena prevista dall’art.23 del CGS.

Motivi della decisione

I comportamenti rispettivamente addebitati ai deferiti risultano pienamente provati attraverso la documentazione in atti e l’ammissione di responsabilità da parte degli stessi, pertanto non può trovare luogo nel caso in ispecie un provvedimento di proscioglimento.

Tanto premesso,

La Commissione Disciplinare Territoriale

• preso atto delle richieste di applicazione della pena avanzate dai deferiti, in merito alle quali ha prestato il consenso il Rappresentate della Procura Federale;

• ritenute accoglibili le sanzioni concordate tra le parti in considerazione della entità e rilevanza dei comportamenti contestati.

applica

• a DAMIANI Riccardo, in relazione ad entrambe le violazioni contestate, mesi 4 di inibizione;

• a RUGGERI Gianfranco anni 1 e mesi 4 di inibizione;

• alla Società SS LEONCELLI ASD Euro 3.600,00 di ammenda ed 1 punto di penalizzazione da scontarsi nella stagione sportiva 2009/2010 nel campionato nel quale militerà la prima squadra.

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