COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 12 del 01/10/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 4 – Procura Federale Deferimento del signor Arturo Notari,

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 12 del 01/10/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

Prot. n. 4 - Procura Federale Deferimento del signor Arturo Notari, calciatore tesserato per l’U.S. Sanremese Calcio srl, per violazione dell'art. 1 comma 1 CGS in relazione all'art. 30 comma 4 dello Statuto Federale.

Con atto del 29 Luglio 2009, il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare il calciatore Arturo Notari, reo di aver violato l’art. 30 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva per aver presentato querela, nonostante il diniego alla deroga al vincolo di giustizia, nei confronti del signor Carlo Barillà, presidente e amministratore unico della Sanremese Calcio srl.

I fatti

Il deferimento trae origine da alcune dichiarazioni rilasciate ad organi di stampa dal Signor Carlo Barillà, presidente e amministratore unico della Sanremese Calcio srl, dichiarazioni ritenute diffamatorie dal calciatore Arturo Notari e dall’allenatore Giancarlo Calabria e tali da indurre entrambi a richiedere alla FIGC, per proporre querela, la deroga al vincolo di giustizia, deroga che è stata negata con lettere del 7 agosto 2008.

Già in data antecedente al diniego dell’autorizzazione, entrambi adivano le vie della giustizia ordinaria con separate querele che, portate a conoscenza della Procura, producevano il deferimento del Notari a questa Commissione Disciplinare e del Calabria alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico.

Il dibattimento

Alla odierna riunione sono comparsi l’avv. Alessandro Calcagno, in rappresentanza del calciatore e l’avv. Marco Stefanini, in rappresentanza della Procura Federale.

Nel suo intervento, l’avv. Marco Stefanini ha sostenuto la colpevolezza del calciatore Arturo Notari chiedendone la condanna alla squalifica di mesi sei ed al pagamento dell’ammenda di € 500 (cinquecento).

Il difensore del Notari, nel suo intervento, si è rifatto alla memoria difensiva depositata, ed ha chiesto l’assoluzione del proprio assistito per le seguenti ben motivate ragioni:

Inesistenza e/o inapplicabilità del cosi detto vincolo di giustizia in materia penale;inesistenza e/o inapplicabilità del così detto vincolo di giustizia, successivamente alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale del 17 luglio 2008 riportante la dichiarazione d’inattività della Sanremese Calcio srl raggiungendo la conclusione che la querela presentata il 4 agosto 2008 verso l’amministratore di una società ormai insistente, non abbisognava dell’autorizzazione dell’Organo Federale.assenza dell’elemento soggettivo dell’asserita violazione; buona fede ed errore scusabile;

Conclude con la richiesta di proscioglimento del proprio assistito ed in sub ordine nell’applicazione minima e simbolica della pena secondo il principio di graduazione.

Le conclusioni della Commissione Disciplinare

Visti gli atti allegati al deferimento, accertato che fu presentata dal calciatore Arturo Notari querela per diffamazione contro Carlo Barillà, già amministratore delegato della Sanremese Calcio srl, in assenza dell’autorizzazione rilasciata dalla FIGC. e quindi violando il disposto dell’art. 30 dello Statuto Federale, respinte le sopra proposte eccezioni della difesa del deferito perché non espressamente previste dalle disposizioni che regolano la materia, la Commissione Disciplinare accoglie il deferimento e delibera le sanzioni di cui al dispositivo.

Dispositivo

Per questi motivi infligge al calciatore Arturo Notari la squalifica per mesi sei e lo condanna al pagamento di € 500,00 (cinquecento) d’ammenda (sanzioni minime previste dall’art. 15 CGS).

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