COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°23 del 03 Dicembre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento del Procuratore Federale a car

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N°23 del 03 Dicembre 2009

Delibera della Commissione Disciplinare

Deferimento del Procuratore Federale a carico della Società A.S.D. Sant’Antioco, del proprio tesserato Sinzu Marco e di Curridori Francesco, attualmente tesserato per la Società U.S. Fermassenti.

La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare:

1)  Francesco Curridori, calciatore attualmente svincolato e già tesserato per la Società Fermassenti di San Giovanni Suergiu;

2)  Marco Sinzu, tesserato della Società ASD Sant’Antioco Antiochense;

3)  la Società ASD Sant’Antioco Antiochense per rispondere:

·  il primo: della violazione di cui all’art. 1, comma 5, anche in relazione agli art.10, comma 2 e 6, del C.G.S. per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver disputato, in data 6 settembre 2008, una gara nelle file della società Sant’Antioco Antiochense senza averne titolo perché al momento privo di tesseramento, risultando tesserato solo dal 10 ottobre 2008 con la Società Fermassenti San Giovanni;

·  il Signor Marco Sinzu della violazione di cui all’art.1, comma 1,anche in relazione agli art.10, commi 2 e 6, del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver sottoscritto la distinta della gara Carloforte / Sant’Antioco del 6 settembre 2008 in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipano alla partita sotto la responsabilità della Società di appartenenza, giusta le norme vigenti, malgrado il calciatore Francesco Curridori non ne avesse titolo perché al momento non tesserato;

·  la Società A.S.D. Sant’Antioco Antiochense, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le violazioni ascritte ai propri tesserati avvero sui soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi del’art.1, comma 5, C.G.S.

Afferma la Procura Federale che, da una nota inviata in data 24.03.2009 dal Segretario della Commissione Disciplinare Nazionale, con la quale veniva trasmessa una comunicazione del padre del calciatore Francesco Curridori, risulta che quest’ultimo, in occasione di una gara di Coppa Italiadi Promozione tra le squadre del Carloforte e del Sant’Antioco, disputata in data 06.09.2008, veniva impiegato irregolarmente dalla società Sant’Antioco Antiochense, perché all’epoca privo di tesseramento. Da tale documentazione risulta altresì che il nominativo del Curridori veniva inserito nell’elenco in distinta della partita in questione, ove le specifiche dichiarazioni di regolare tesseramento dei giocatori impiegati venivano firmate dal signor Marco Sinzu, calciatore con funzioni di capitano, che nell’occasione svolgeva anche le funzioni di dirigente accompagnatore ufficiale.

L’A.S.D. Sant’Antioco Antiochense, in una nota inviata a questa Commissione in data 16.11.2009, pur riconoscendo che i fatti addebitati corrispondano a verità, chiede il proscioglimento per il Sinzu, affermando che l’accaduto sarebbe conseguenza dell’erronea convinzione, dovuta alla temporanea lacunosità della situazione organizzativa della Società, che il Curridori, il quale fin da bambino aveva fatto parte della Società stessa, fosse regolarmente tesserato.

In sede di giudizio, il rappresentante della Procura Federale ha chiesto di infliggere la squalifica per una giornata al Curridori, la squalifica per quattordici giorni al Sinzu e l’ammenda di Euro 300,00 alla Società.

I deferiti non sono comparsi.

La Commissione, ritenuto che i fatti attribuiti dalla Procura Federale siano stati pienamente provati e che le giustificazioni addotte non siano attendibili, essendo onere di ogni Società accertarsi della regolarità del tesseramento dei giocatori che vengono inseriti nella distinta della partita, decide di accogliere integralmente la richiesta.

Per questi motivi, la Commissione DELIBERA

1)  di infliggere a Curridori Francesco la squalifica per una giornata;

2)  a Sinzu Marco la squalifica per giorni quattordici;

3)  all’A.S.D. Sant’Antioco Antiochense l’ammenda di Euro300,00.

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