COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°30 del 21 Gennaio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N°30 del 21 Gennaio 2010

Delibera della Commissione Disciplinare

DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ ATLETICO DECIMO, DEL TESSERATO MELIS DAVIDE, E DEI DIRIGENTI ORRU’ ANTONIO, RIZZI SANDRO, MELONI ANTONINO E COGONI FRANCESCO.

Il Vice Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Melis Davide, Orrù Antonio, Rizzi Sandro, Meloni Antonino e Cogoni Francesco per rispondere:

-  MELIS Davide, calciatore attualmente tesserato per la A.S.D. Carbonia Calcio, per rispondere: della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 10 comma 2 del predetto codice e dell’art. 39, comma 2 N.O.I.F., per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza, e probità, concorrendo consapevolmente a a formare la irregolarità richiesta di tesseramento n° 209354 del 13 ottobre 2008 per la A.S.D. Atletico Decimomannu, consegnando a detta società la stessa, contenente oltre che la propria firma e quella del padre, anche quella apocrifa della madre;

-  ORRU’ Antonio, all’epoca dei fatti Presidente della A.S.D. Atletico Decimomannu, per rispondere:

a)  della violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 10, comma 2 del predetto codice e dell’art. 39 N.O.I.F., per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità contribuendo a formare la richiesta di tesseramento n° 209354 per la A.S.D. Atletico Decimomannu, contenente la firma apocrifa della Sig.ra Usai Carla, e per aver omesso la prescritta diligenza ed attenzione all’operazione di sottoscrizione del cartellino per verificare che la stessa avvenisse secondo il rispetto delle norme federali;

b)  della violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S., anche con riferimento agli art. 7, comma 1 e 16, comma 1 dello Statuto, per aver consentito che il giovane Melis Davide venisse schierato nell’elenco giocatori della A.S.D. Atletico Decimomannu in numero 9 gare ufficiali della squadra allievi, benché tesserato per tale Società in forza di atto irregolare;

-  RIZZI Sandro, all’epoca dei fatti componente del Consiglio direttivo della A.S.D. Atletico Decimomannu responsabile del settore giovanile, e MOLONI Antonino, dirigente della medesima Società, per rispondere ciascuno della violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 10, comma 2 del predetto Codice e dell’art. 39, comma 2 N.O.I.F., per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità per aver omesso la prescritta diligenza ed attenzione nell’operazione di sottoscrizione del cartellino di Melis Davide per verificare che la stessa avvenisse secondo il rispetto delle norme federali;

-  COGONI Francesco, all’epoca dei fatti dirigente della Società A.S.D. Atletico Decimomannu, per rispondere della violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S., con riferimento agli artt. 7, comma 1 e 16, comma 1 dello Statuto e 61 N.O.I.F., per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità per aver sottoscritto, quale dirigente accompagnatore della squadra allievi della Società A.S.D. Atletico Decimomannu, n° 8 distinte di gare ufficiali in cui compariva il calciatore Melis Davide, certificandone quindi la regolare posizione, benché tesserato in forza di atto irregolare.

Lo stesso Organo Federale ha deferito, altresì, la Società A.S.D. Atletico Decimo, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art.4, comma 1 e 2 del C.G.S., in conseguenza delle violazioni ascritte al Presidente ed ai tesserati della predetta Società.

La Commissione, in base al disposto di cui all’art. 30, comma 8 del C.G.S., accertata l’avvenuta notificazione alle parti, a cura della Procura Federale, dell’atto di deferimento degli addebiti, ha provveduto  a disporre le dovute contestazioni agli interessati ed a notificare l’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio alla data del 18 gennaio 2010, alle ore 15,00, comunicando che gli atti del procedimento sarebbero stati depositati presso gli Uffici del Comitato Regionale di Cagliari, fino a cinque giorni prima della data fissata per il dibattimento. Analoga comunicazione veniva fatta alla Procura Federale.

Nell’odierna seduta è comparso davanti a questa Commissione il rappresentante della Procura Federale, il quale dopo aver confermato gli addebiti, ha formulato la propria richiesta e precisamente:

-  due mesi di squalifica per il calciatore Davide Melis;

-  sei mesi di inibizione per Orrù Antonio, quattro per Sandro Rizzi ed Antonino Meloni, tre per Francesco Cogoni;

-  nove punti di penalizzazione, da scontare nel Campionato Allievi in corso, per la Società A.S.D. Atletico Decimo e 1000,00 euro di ammenda.

Non sono pervenute deduzioni a difesa da parte della Società né da parte del giocatore Melis Davide e dei tesserati Orrù Antonio, Meloni Antonino e Cogoni Francesco; quest’ultimo non si è presentato all’odierna seduta per quanto avesse chiesto di essere sentito dalla Commissione, onde precisare la sua posizione.

Non presente, pur avendone fatto richiesta , anche il signor Sandro Rizzi che inviato una memoria volta a dimostrare la sua buona fede nell’ambito della vicenda, la cui responsabilità sarebbe da ascrivere al comportamento sleale del Melis Davide. A parziale scusante della insufficiente diligenza utilizzata nell’operazione di sottoscrizione del cartellino, fa presente che il Melis aveva militato negli anni addietro nella Società deferita per l’operazione suddetta era divenuta una sorta di formalità ed inoltre che, per frasi consolidate, confidando nell’onestà e buona fede dei ragazzi, venivano consegnati loro i documenti da far firmare ai genitori che, per motivi vari, non potevano recarsi presso la sede della società.

La Commissione sulla scorta degli atti a sua disposizione,

-  accertata la fondatezza degli addebiti nei confronti dei predetti tesserati e della Società;

-  preso atto della richiesta della Procura Federale;

-  rilevato che le giustificazioni addotte da parte del Rizzi, pur umanamente comprensibili, sono prive di alcun rilievo giuridico in ordine alla valutazione dei fatti contestati;

-  ritenute congrue le sanzioni;

per tali motivi DELIBERA di dichiarare i soggetti deferiti responsabili per i fatti loro ascritti  e d’infliggere ai medesimi le sottoindicate sanzioni:

due mesi di squalifica al calciatore Davide Melis;

sei mesi di inibizione ad Antonio Orrù, quattro a Sandro Rizzi ed Antonino Meloni, tre a Francesco Cogoni;

nove punti di penalizzazione, da scontare nel Campionato Allievi in corso, alla Società A.S.D. Atletico Decimo e 1000,00 euro di ammenda.

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