COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 12 del 01/10/2009 Delibera della Commissione Disciplinare (337) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGUITA’ DELLE SANZIONI INFLITTE

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 12 del 01/10/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

(337) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGUITA’ DELLE SANZIONI INFLITTE SIA ALLA SOC. USD SANREMESE 1904 (ammenda € 100,00) CHE AL SIG. FRANCESCO BIANCO (inibizione giorni 15) E AVVERSO IL PROSCIGLIMENTO DELLA SOC. AS SANREMO BOYS E DEL SIG. GIUSEPPE SCORDATO, EMESSE A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Liguria CU n. 80 del 4.6.2009).

Con atto del 9.6.2009, la Procura Federale ha impugnato la decisione con la quale la Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, in parziale accoglimento del deferimento del 6.4.2009, ha prosciolto il Sig. Scordato Giuseppe e l’AS Sanremo Boys ed ha invece inflitto l’inibizione temporanea per giorni quindici al Sig. Bianco Francesco e l’ammenda di € 100,00 all’USD Sanremese.

Il deferimento traeva origine dall’illecito, determinante la violazione dell’art. 1, co. 1, CGS consistito nell’indebito utilizzo, da parte del Sig. Scordato, dei loghi – marchi di proprietà della USD Sanremese Calcio, Società inattiva, idonei ad ingenerare confusione nei terzi ed a creare nocumento alla consorella USD Sanremese 1904, che, di fatto, ed a seguito di accordi con il Presidente della USD Sanremese Calcio, aveva precedentemente acquisito l’utilizzo di detti segni distintivi. A diverso titolo, la Procura riteneva il Sig. Bianco Francesco responsabile della violazione dell’art. 1, co. 3, CGS per aver violato reiteratamente l’obbligo di presentarsi innanzi agli Organi di Giustizia Sportiva che lo avevano regolarmente ed espressamente invitato in tal senso. Venivano tratte in giudizio anche le Società di appartenenza ai sensi dell’art. 4, CGS. Nel corso del procedimento di prime cure, il Sig. Scordato e l’AS Sanremo Boys hanno presentato una articolata memoria difensiva nella quale hanno sostenuto l’irrilevanza del marchio – logo nell’ambito della F.I.G.C. ovvero l’assenza di norme federali dirette a tutelare tale diritto; l’insussistenza di un diritto in capo a Sanremese Calcio Srl (inattiva) e a USD Sanremese Calcio 1904 di utilizzo in esclusiva del marchio detenuto dalla prima trattandosi di marchio non registrato; l’assenza di alcun atto diretto a dimostrare la cessione del marchio da Sanremese Calcio Srl a USD Sanremese 1904; la diversità tra il logo marchio della Società deferita e quello utilizzato dalla Sanremese Calcio Srl, peraltro inattiva; applicabilità della tutela debole al logo marchio in discussione ovvero carenza di qualsivoglia elaborazione creativa richiamando i simboli dello stemma della città di Sanremo.La Commissione Disciplinare Territoriale, con la decisione impugnata, ha quindi prosciolto il Sig. Scordato e la Sanremo Boys evidenziando l’assenza, nella disciplina federale dinorme a tutela del cd marchio logo ed altresì la carenza di prova in ordine della commissione di una condotta contraria ai principi di cui all’art. 1, co. 1, CGS. Ha invece ritenuto responsabile il Sig. Bianco delle violazioni ascritte con la conseguente applicazione delle sanzioni predette. La Procura Federale ha impugnato la decisione di che trattasi lamentando la ingiustizia della decisione che non avrebbe correttamente valutato le prove dell’addebito contestato al Sig. Scordato ed adeguatamente sanzionato la condotta del Sig. Bianco. Alla riunione del 23.9.2009, constatata l’assenza del Sig. Bianco e della USD Sanremese, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del reclamo mentre il Sig. Scordato e la ASD Sanremo Boys hanno insistito per la conferma del proscioglimento. L’appello è fondato e va accolto nel senso qui di seguito specificato. Dalla documentazione presente in atti emerge chiaramente la natura illecita delle azioni contestate al Sig. Scordato, finalizzate alla pubblicizzazione della propria Società ma con denominazione diversa – USD Casinò Sanremese 1911 – prima ancora di ottenere l’autorizzazione federale, peraltro mai concessa attesa la tardività della relativa richiesta.Il deferito ha avuto modo di dichiarare di “aver usato i loghi della vecchia Sanremese, di averli inseriti anche sul sito web della Società e di averli eliminati solo a seguito di una protesta del Presidente della USD Sanremese Calcio”. Tale improprio utilizzo è stato indirettamente confermato dal Sig. Barillà, già Presidente della USD Sanremese Calcio Srl, che riferiva di aver concesso al Presidente della USD Sanremese 1904 l’autorizzazione per l’utilizzo di entrambi i loghi appartenenti alla prima. Le indagini hanno consentito di individuare alcuni indici della natura illecita del contegno tenuto dallo Scordato. Devono ritenersi concludenti in tal senso le dichiarazioni del deferito sia in ordine al fatto di non essersi attenuto alle disposizioni federali sia, e soprattutto, in ordine alla cessazione dell’utilizzo dei loghi a seguito della protesta formale del titolare degli stessi. Tale ultimo aspetto, ad avviso della Commissione, evidenzia la originaria consapevolezza, da parte dello stesso, di un comportamento non corretto. Devono poi ritenersi elementi indicativi della contestata illiceità sia la scelta di una denominazione idonea ad ingenerare confusione nei terzi, attesa la somiglianza con quella inattiva, sia la scelta di un formato grafico pressoché identico.In relazione alla prima circostanza, è necessario non farsi fuorviare dalla richiesta ufficiale presentata dalla Sanremo Boys, nella quale è presente la denominazione per esteso (USD Casinò Sanremese Calcio 1911), quanto da quella apposta sulla carta intestata nella quale è invece assente la parola Casinò, rendendo la denominazione pressoché identica a quella della Società titolare, che è ASD Sanremese 1904.In relazione alla seconda circostanza è sufficiente comparare gli allegati 9, 31.3 e 32 ed emerge chiaramente che l’unica “differenza” è data dal simbolo di contenimento, quello della AS Sanremo Boys (all. 32) e della AS Sanremese Calcio 1911 (all. 9) a forma di scudo e quello della US Sanremese 1904 (all. 31.3) di forma ovale, entrambi divisi in due campi sovrapposti con disegni identici ovvero nel superiore è raffigurato lo stemma della città di Sanremo (si noti la differente posizione del leone negli all. 9 e 32 ed invece la identità della stessa negli all. 9 e 31.3) ed in quello inferiore una bandiera crociata con banda trasversale.Elemento di chiusura è infine costituito dalle modalità di appropriazione e sfruttamento di detti segni distintivi.Orbene, a prescindere dall’esistenza o meno di una normativa speciale in ambito federale, c’è il dato inconfutabile che il deferito non abbia ricevuto alcuna autorizzazione per l’utilizzo di detti marchi, abbia usato cose delle quali non aveva la libera disponibilità perché di altri, abbia profittato della dichiarazione di inattività della titolare dei loghi ed infine li abbia associati ad una denominazione che la Federazione non aveva autorizzato.Chiave di lettura dell’intera vicenda è costituita dalla valutazione parallela di comportamenti non ispirati all’etica sportiva e comunque contrari a norme ed autorizzazioni federali.Non è consentibile che il principio di lealtà, correttezza e probità venga svilito da una eccezione puramente formale in ordine ai una apparente lacuna normativa che, invero, non c’è, proprio in virtù del principio cardine del CGS.L’art. 1, CGS copre tutti quei comportamenti la cui normativizzazione andrebbe a discapito dell’agilità e snellezza dell’ordinamento sportivo che, in caso contrario, assumerebbe una complessità tale da renderlo pari a quello statale, degradando a mera norma di stile la norma di apertura del CGS.Al tesserato è richiesto un quid pluris rispetto a chi è soggetto alla legge statale, consistente nella necessità / obbligatorietà di comportarsi in maniera leale (onesta, franca e sincera), corretta (secondo le regole della morale e dell’educazione civica) e proba (costume morale improntato a schiva e dignitosa onestà) tale da ricomprendere un’ampia gamma di situazioni meritevoli di sanzioni, senza possibilità di istituire zone franche.È evidente che, qualora un tesserato ritenga di poter fare leva sull’inesistenza di disciplina specifica per compiere un fatto non corretto dal punto di vista sportivo, già di per sé adotta un contegno anche solo improbo e non può che essere ritenuto responsabile della violazione dell’art. 1, co. 1, CGS, tanto più laddove si renda autore di fatti come quelli contestati al Sig. Scordato. L’appello è parimenti fondato in ordine alla posizione del Sig. Bianco. La reiterata inosservanza dell’obbligo di presentazione ed il ruolo di spicco dallo stesso rivestita in seno alla Società sono tali far ritenere inadeguate le sanzioni le quali, pertanto, appare congruo rideterminare come in dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del ricorso proposto dalla Procura Federale, infligge al Sig. Giuseppe Scordato la inibizione per mesi 6 (sei), alla AS Sanremo Boys l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00), al Sig. Francesco Bianco la inibizione per mesi 2 (due) e l’ammenda di € 200,00 (duecento/00) all’USD Sanremese.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it