COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 38 del 21.10.2009 Decisione della commissione Disciplinare 5.3.2. DEFERIMEN
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.crmoliselnd.come sul
Comunicato Ufficiale N. 38 del 21.10.2009
Decisione della commissione Disciplinare
5.3.2. DEFERIMENTO di COLUCCI Filippo e della Soc. A.S.D. ROSETO
(Mancata partecipazione al Campionato Juniores con una propria squadra nell’annata 2008-2009)
La Commissione Disciplinare,
letti gli atti trasmessi dalla Procura Federale il 30 giugno 2009 ed accertata la regolarità della comunicazione ai deferiti, procede alla trattazione del deferimento.
Sono presenti il rappresentante della Procura Federale Avv. Raffaele Teodoro ed il Sig. Colucci Filippo, anche in rappresentanza della società A.S.D. Roseto di cui è attualmente il Presidente.
La Commissione Disciplinare prende atto che tra le parti è stata concordata la sanzione dell’ammenda di 1.500,00 euro per la società A.S.D. Roseto e la sanzione della inibizione per giorni 20 per il Colucci Filippo ai sensi dell’art. 23 del C.G.S.
La Commissione Disciplinare, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione concordata tenuto conto della partecipazione della soc. Roseto nell’annata calcistica 2008-2009 al campionato regionale di promozione,
DISPONE
applicarsi al Sig. COLUCCI Filippo, all’epoca dei fatti Presidente, la sanzione della inibizione per giorni 20 per violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione a quanto disposto nel C.U. n. 1 del 1° luglio 2008 della L.N.D. ed alla società A.S.D. ROSETO la sanzione della ammenda di euro 1.500,00 per responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, C.G.S.