COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato  Ufficiale  N.  54 del 27.11.2009 Decisione della commissione Disciplinare 5.2.2.  DEFERIMENTO di GI

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.crmoliselnd.come sul

Comunicato  Ufficiale  N.  54 del 27.11.2009

Decisione della commissione Disciplinare

5.2.2.  DEFERIMENTO di GIORDANO Alberto, ZURLO Francesco e soc. PRO CERCEMAGGIORE

(Violazione artt. 1, comma 1, C.G.S.  7 e 16  Statuto e art. 4 C.G.S. per la società)

La Commissione Disciplinare,

è chiamata a trattare il deferimento proposto con la nota n. 1686/1007pf07/08/MS/ac del 7 ottobre 2009 dalla Procura Federale a carico di Giordano Alberto, all’epoca dei fatti tesserato per la società S.Giacomo Basso Molise, di Zurlo Francesco, all’epoca dei fatti Presidente della società Pro Cercemaggiore, e della società A.S. Pro Cercemaggiore, per i fatti verificatisi in occasione della partita giocata il 6 gennaio 2008 tra la A.S.D. San Giacomo Basso Molise e la A.S. Pro Cercemaggiore.

Sono presenti il rappresentante della Procura Federale Avv. Raffaele Teodoro ed i deferiti Giordano Alberto e Zurlo Francesco. Nessuno è presente per la società Pro Cercemaggiore.

I presenti depositano atto di accordo ex art. 23 del C.G.S. regolarmente sottoscritto chiedendo la applicazione della sanzione concordata rispettivamente per due giornate di squalifica e per venti giorni di inibizione.

Il rappresentante della Procura Federale richiede per la società Pro Cercemaggiore, non presente, la applicazione della sanzione di un punto di penalizzazione in classifica nel campionato di competenza.

La C. D. ritiene congrua la sanzione concordata per i deferiti Giordano Alberto e Zurlo Francesco, mentre per quanto attiene alla società A.S. Pro Cercemaggiore, considerata la buona fede nel comportamento tenuto nel fare giocare il calciatore Giordano Alberto in posizione non regolare di tesseramento proprio contro la squadra per la quale era ancora tesserato, ritiene afflittiva per la società stessa la sanzione della ammenda che va graduata ai fatti.

P.Q.M.

dispone applicarsi al calciatore Giordano Alberto la sanzione della squalifica per due giornate, al Presidente pro-tempore all’epoca dei fatti sig. Zurlo Francesco la sanzione della inibizione per venti giorni ed alla società A.S. Pro Cercemaggiore per responsabilità diretta ed oggettiva la sanzione della ammenda di euro 300,00.

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