COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato  Ufficiale  N.  84 del 03.02.2010 Decisione della commissione Disciplinare 5.3.3.  DEFERIMENTO di C

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.crmoliselnd.come sul

Comunicato  Ufficiale  N.  84 del 03.02.2010

Decisione della commissione Disciplinare

5.3.3.  DEFERIMENTO di CIPRIANI MARIO e della società G.S.D.  CAPRIATESE  BOYS CE

  per aver espresso giudizi sulla classe arbitrale e sulle istituzioni federali

La Commissione Disciplinare,

letti gli atti trasmessi dalla Procura Federale il 17 novembre 2009 con i quali ha deferito CIPRIANI Mario, nella sua qualità di Presidente della G.S.D. Capriatese Boys Ce, nonché la società stessa G.S.D. CAPRIATESE BOYS CE  vista la regolarità della convocazione per la odierna riunione, dispone procedersi alla trattazione.

Sono presenti l’Avv. Raffaele Teodoro, in rappresentanza della Procura Federale, ed il Sig, Cipriani Mario, nella sua qualità di Presidente pro-tempore della società G.S.D. Capriatese Boys Ce e della attuale società G.S.D. Capriatese Boys Ce.

Il deferimento verte sulle affermazioni rese dal Cipriani e pubblicate sul giornale Nuovo Oggi Molise del 9 settembre 2009 rilasciate dopo la gara di campionato di eccellenza molisana Miletto-Capriatese giocata il 6 settembre precedente.

Sui fatti il Cipriani Mario viene sentito con separato verbale.

La Procura Federale, ha concluso chiedendo di  riconoscere la responsabilità del Cipriani con l’applicazione delle seguenti sanzioni: inibizione del Cipriani Mario per quattro mesi ed ammenda di € 600,00 alla società G.S.D. Capriatese Boys Ce, ed, inoltre, di inviare copia del verbale della riunione e del verbale delle dichiarazioni rese dal Cipriani alla Procura Federale per quanto di competenza in merito al fatto nuovo rappresentato dallo stesso relativo all’episodio accaduto al termine della gara del 6 settembre 2009.

La C.D., riservatasi la decisione, osserva quanto segue.

Il Cipriani non smentisce di aver inviato la lettera oggetto del deferimento al quotidiano Nuovo Oggi Molise e riconosce che quella pubblicata è quella da lui inviata, ma rappresenta che la stessa,  inviata in data 7 settembre 2009, quindi appena il giorno dopo la gara giocata contro il Miletto, anche al C.R. Molise LND di Campobasso alla attenzione del Presidente Piero Di Cristinzi,  è stata frutto della indignazione conseguente ai fatti verificatisi.

Vanno pertanto valutate le affermazioni riportate nella lettera pubblicata ai fini della determinazione della entità della sanzione, come espressamente riportato dall’art. 5, comma 6, del C.G.S.

L’attenta lettura delle dichiarazioni del Cipriani porta a ritenere che esse appaiono lesive esclusivamente verso l’arbitro della  gara, che a detta del deferito non è stato imparziale ed ha danneggiato la squadra, come già avvenuto in altra occasione.

Non si rilevano elementi per ritenere che sono stati lesi il prestigio e l’onorabilità della classe arbitrale e delle istituzioni federali, come risultante nel deferimento. Il senso e l’intento della lettera appaiono come una esortazione ed un invito ad un prosieguo del campionato fondato sui principi dello sport. Così qualificato il fatto deve procedersi a ridurre le sanzioni richieste dalla Procura Federale per renderle congrue alle risultanze degli atti.

P.Q.M.

delibera di infliggere al Cipriani Mario, Presidente pro-tempore della società G.S.D. Capriatese Boys Ce, la sanzione della inibizione di un mese ed alla società stessa Capriatese Boys CE la sanzione della ammenda di € 150,00.

Dispone inviarsi copia del verbale della odierna riunione e del verbale di dichiarazioni rese dal Cipriani in merito agli episodi verificatisi al termine della gara Miletto – Capriatese del 6 settembre 2009 alla Procura Federale per quanto eventualmente di competenza.

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