COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 04/02/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Città di Segrate Camp. Giov

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 29 del 04/02/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo Società Città di Segrate Camp. Giov. Reg. Gir. F

Gara Città di Segrate/Dindelli del 17.01.2010

CU n. 27 del 21.01.2010 del CRL

La Società CITTA’ DI SEGRATE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato l’allenatore sig. VEGETTI Giovanni sino al 18.03.2010, lamentando che la dinamica dei fatti si sarebbe svolta diversamente da quanto riportato nel referto arbitrale e la squalifica inflitta eccessiva.

La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il rapporto del direttore di gara appare privo di contraddizioni nella descrizione del fatto. Il comportamento posto in essere dal VEGETTI appare di gravità tale da giustificare la sanzione comminata dal GS. Tenuto conto che detto rapporto costituisce fonte privilegiata di prova e che l’entità della squalifica è in linea con i criteri abitualmente adottati da questa Commissione

Tanto premesso e ritenuto

RIGETTA

Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.

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