COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 2 del 06/07/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELL’A.S.D.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 2 del 06/07/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELL’A.S.D. CINGOLANA CALCIO 1963 E DELLA CASTELFRETTESE A.S.D. E DEI SIGG. GIORGIO GIORGI E GIANLUCA FENUCCI.

  Con nota del 21 maggio 2009 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito avanti questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe per rispondere:

-  Gianluca Fenucci, allenatore della Castelfrettese A.S.D., della violazione di cui all’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver reso alla stampa, dopo l’incontro del Campionato di Eccellenza, Castelfrettese – Biagio Nazzaro, dell’8 marzo 2009, dichiarazioni lesive dell’Ordinamento Federale, mettendo in discussione la regolarità delle gare e l’imparzialità degli Organi federali;

-  Giorgio Giorgi, presidente dell’A.S.D. Cingolana Calcio 1963, della violazione dei doveri di lealtà e correttezza sportiva di cui all’art. 1, comma 1, del Cgs per aver inviato una lettera al Comitato Regionale Marche adombrando dubbi sulla correttezza ed imparzialità delle decisioni degli arbitri con dichiarazioni idonee a ledere direttamente e/o indirettamente il prestigio, la credibilità e la reputazione della specifica struttura Federale nonché la correttezza dello svolgimento del Campionato di Eccellenza Regionale;

-  la Castelfrettese A.S.D., a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 2, del Cgs, in conseguenza degli addebiti ascritti al proprio tesserato;

-  l’A.S.D. Cingolana Calcio 1963, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, commi 1 e 2, del Cgs, in conseguenza degli addebiti ascritti al proprio Presidente.

  Con nota dell’8 giugno 2009 questa Commissione, ai sensi dell’art. 30, comma 8, del Codice di giustizia sportiva, preliminarmente accertata l’avvenuta notificazione dell’atto di contestazione degli addebiti alle parti a cura della Procura Federale, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per il giorno 30 giugno 2009, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa.

  Alla riunione di trattazione come sopra fissata erano presenti: il rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. e, per le parti deferite, Gianluca Fenucci ed il rappresentante della Castelfrettese A.S.D..

  All’inizio dell’odierna riunione, i deferiti presenti hanno proposto istanze di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 del Codice di giustizia sportiva.

  In proposito, la Commissione ha adottato le seguenti ordinanze:

 

1 - “La Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Marche,

rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, la Castelfrettese A.S.D. ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 Cgs, così determinata:

§  pena base ammenda di € 500,00 diminuita, in applicazione dell’art. 23 del Cgs, ad € 350,00;

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale;

visto l’art. 23, comma 1, Cgs, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l’art. 23, comma 2, Cgs secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

considerato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua,

P.Q.M.

la Commissione dispone l’applicazione alla Castelfrettese A.S.D. della sanzione dell’ammenda di € 350,00 (trecentocinquanta/00).

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta Società.”

2 - “La Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Marche,

rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il sig. Gianluca Fenucci ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 Cgs, così determinata:

§  pena base due giornate di squalifica diminuite, in applicazione dell’art. 23 del Cgs, ad una giornata;

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale;

visto l’art. 23, comma 1, Cgs, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l’art. 23, comma 2, Cgs secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la sanzione indicata non risulta congrua;

P.Q.M.

non accoglie la proposta di istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 Cgs del sig. Gianluca Fenucci e dispone procedersi oltre nei suoi confronti.”

  Dopo la lettura delle ordinanze sopra trascritte, è intervenuta la Procura Federale, la quale, ribadendo la validità e la fondatezza degli addebiti contestati, ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei sigg. Gianluca Fenucci e Giorgio Giorgi e dell’A.S.D. Cingolana Calcio 1963 e l’irrogazione delle sanzioni come da verbale di udienza.

  Il Fenucci, deducendo di non avere mai rilasciato le dichiarazioni offensive nei confronti del Direttore di gara e degli Organismi Federali riportate dal giornalista, ha chiesto il proscioglimento dalle accuse ovvero, in subordine, la sanzione dell’ammonizione con diffida.

  Sulle conclusioni come sopra trascritte, la Commissione tratteneva il procedimento per la decisione.

LA COMMISSIONE

-  letti gli atti del procedimento;

-  ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura Federale e delle parti deferite intervenute in dibattimento;

-  ritenuti i giudizi ed i rilievi espressi pubblicamente dal Fenucci, mediante dichiarazioni riportate nell’articolo pubblicato sul quotidiano “Corriere Adriatico” di lunedì 9 marzo 2009 e non rettificati, lesivi della reputazione di persone e di organismi operanti nell’ambito federale, in particolare, adombrando dubbi sulla correttezza ed imparzialità delle decisioni dell’Arbitro e sulla loro strumentalità rispetto ad un disegno preordinato a danneggiare la società Castelfrettese e, quindi, finalizzato ad influire sulla regolarità del Campionato di Eccellenza;

-  attesa l’idoneità lesiva delle affermazioni contenute nella missiva inviata al Comitato Regionale Marche dal Giorgi, presidente della Società chiamata implicitamente in causa dal Fenucci, avendo lo stesso travalicato il lecito diritto di critica adombrando dubbi sulla correttezza ed imparzialità delle decisioni degli arbitri nonché la correttezza dello svolgimento del Campionato di Eccellenza;

-  ritenuta, pertanto, la responsabilità dei deferiti per le violazioni loro specificamente contestate;

-  ritenuto che alla responsabilità del suo Presidente consegue, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.  4, comma 1, del Cgs, quella diretta dell’A.S.D. Cingolana Calcio 1963;

-  tenuto conto, nella determinazione dell’entità delle sanzioni, dei criteri di cui all’art. 5 del Cgs;

-  visti gli artt. 1, 4, 5,18 e 19 del Cgs,

P.Q.M.

in accoglimento del deferimento in epigrafe, commina le seguenti sanzioni:

-  Gianluca Fenucci: squalifica fino al 15 settembre 2009;

-  Giorgio Giorgi: inibizione fino al 30 agosto 2009;

-  A.S.D. Cingolana Calcio 1963: ammenda di € 300,00 (trecento/00).

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