COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 114 del 03/02/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. CAMPIGLIONE CALCIO avverso sanzioni mer
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 114 del 03/02/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO A.S.D. CAMPIGLIONE CALCIO avverso sanzioni merito gara Comunanza – Campiglione, del 16.1.2010 – Campionato Regionale di Promozione, girone “B” – Com. Uff. n. 106 del 20.1.2010.
Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Liberini Luca, asseritamene tesserato a favore della reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive per il comportamento da questi tenuto, nella corso dell’incontro, nei confronti dell’Ufficiale di gara.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Campiglione Calcio, deducendo l’involontarietà della condotta ascritta al proprio tesserato e lamentando, comunque, l’eccessività della sanzione inflittagli.
A dire della reclamante, il Liberini si sarebbe appoggiato - e non afferrato - alle spalle dell’arbitro, allorché questi stava riprendendo l’azione di gioco, trovandosi sulla medesima traiettoria ed al fine di evitare un contatto più dannoso.
Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha riferito che, nell’occasione, il Liberini gli si pose davanti, prendendolo da davanti per le spalle, per protestare nei suoi confronti anche con offese.
Motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltato l’arbitro, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame possa essere accolto solo in parte.
L’esame degli atti ufficiali e delle dichiarazioni rese dal direttore di gara nell’espletata istruttoria, hanno ridimensionato, nella sua obiettiva gravità ed avuto riguardo altresì all’elemento soggettivo, la condotta posta in essere dal Liberini, riconducendo la stessa nell’ambito di una smodata protesta, priva di ulteriori e diversi contenuti.
Ne deriva che, tenuto conto anche dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio, si possa addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata.
P. Q. M.
la Commissione, in accoglimento del gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Campiglione Calcio, riduce la sanzione della squalifica del calciatore Liberini Luca a tre giornate di gara.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.