COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 15/10/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S. PIAN DI PIECA avverso sanzioni merito gara Avis Rip

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 49 del 15/10/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO A.S. PIAN DI PIECA avverso sanzioni merito gara Avis Ripe San Ginesio – Pian di Pieca, del 26.9.2009 – Campionato Provinciale di terza Categoria, girone “I” - Com. Uff. n. 16 del 30.9.2009 della Delegazione Provinciale di Macerata. 

  Il Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Tanese Moreno, asseritamene tesserato per l’A.S. Pian di Pieca, la sanzione della squalifica per cinque gare effettive per il comportamento da questi tenuto, a fine gara, nei confronti dell’arbitro.

  Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S. Pian di Pieca chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi non avrebbe spintonato il direttore di gara, ma si sarebbe limitato ad un colloquio “concitato” con lo stesso.

  Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che il Tanese, a fine gara, lo insultò e lo minacciò, dandogli un paio di spinte con il petto alla schiena, facendogli fare un passo in avanti.

  LA COMMISSIONE

·  letto il reclamo ed esaminati  gli atti ufficiali di gara;

·  ascoltato l’arbitro;

·  udito in camera di consiglio il Giudice relatore;

·  ritenuto che la ricostruzione dei fatti, desumibile dal referto arbitrale e dalle risultanze istruttorie, evidenzia che la condotta del Tanese si estrinsecò sostanzialmente in una smodata protesta, posta in essere in un unico contesto e priva di contenuti di violenza o concrete minacce nei confronti dell’arbitro;

·  ritenuto pertanto che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio.

P.Q.M.

accoglie il gravame come innanzi proposto dall’A.S. Pian di Pieca, per l’effetto riducendo a tre giornate di gara la squalifica del calciatore Tanese Moreno.

  Ordina restituirsi la tassa reclamo.

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