COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N°39  del 30/09/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO U.S. TOLENTINO S.r.l. avverso sanzioni merito g

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N°39  del 30/09/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO U.S. TOLENTINO S.r.l. avverso sanzioni merito gara Fulgor Maceratese – Tolentino, del 13.9.2009 – Campionato Regionale di Eccellenza - Com. Uff. n. 29 del 16.9.2009.

  Il reclamo è inammissibile in quanto proposto dalla Società in epigrafe avverso la sanzione della squalifica fino al 14 ottobre 2009 del proprio allenatore Ciocci Massimo e pertanto non impugnabile a norma dell’art. 45, 3° comma, lett. b) del Codice di giustizia sportiva.

  La Commissione,

P.Q.M. 

dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Tolentino S.r.l. ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

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