COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 28/10/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. CASTELLEONESE avverso decisioni meri

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 56 del 28/10/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO A.S.D. CASTELLEONESE avverso decisioni merito gara Castelleonese – Ponterio, del 27.9.2009 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “E“ – Com. Uff. n. 21 del 7.10.2009 della Delegazione Provinciale di Ancona.

  Il Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Ancona, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, rilevando l’irregolarità dell’incontro per non avere l’arbitro allontanato - come invece avrebbe voluto secondo le sue intenzioni esternate nel rapporto di gara - il massaggiatore, il dirigente accompagnatore ufficiale e, soprattutto, l’assistente di parte della squadra ospitante, a seguito del loro indebito ingresso sul terreno di gioco e delle loro proteste, disponeva la ripetizione dell’incontro de quo.

  Lo stesso giudicante applicava a ciascuno dei ridetti tesserati, Persi Mauro, Toderi Giuseppe e Morelli Filippo, l’inibizione fino al 4 novembre 2009.

  Avverso tali provvedimenti ha proposto tempestivo reclamo l’A.S.D. Castelleonese, chiedendo, anche avanti questa Commissione, l’annullamento della decisione del primo Giudice in ordine alla gara e l’annullamento ovvero la riduzione delle sanzioni inflitte ai propri tesserati. 

  Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato che al 44° minuto del primo tempo della gara in esame, allorché decretava un calcio di rigore a favore della squadra ospite, tutti i dirigenti e l’allenatore della squadra della Castelleonese, entrarono sul terreno di gioco per protestare e vi restarono per circa tre o quattro minuti. Temendo per la propria incolumità, non provvide ad allontanarli, come avrebbe invece voluto, proseguendo regolarmente la gara. Nell’intervallo convocò nello spogliatoio a lui riservato il capitano della Castelleonese al quale comunicò che avrebbe sospeso la gara se qualcuno non autorizzato avesse di nuovo fatto ingresso sul terreno di giuoco.

  Precisava infine che la gara, mai da lui interrotta nè proseguita pro-forma, terminò regolarmente.

  LA COMMISSIONE

letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;ascoltati la reclamante e l’arbitro;udito in camera di consiglio il Giudice relatore;rilevata preliminarmente l’inammissibilità del gravame avverso le sanzioni dell’inibizione, tutte fino al 4 novembre 2009, inflitte al massaggiatore Persi Mauro, al dirigente accompagnatore ufficiale Toderi Giuseppe ed all’assistente di parte Morelli Filippo, in quanto inferiore al minimo e, quindi, non impugnabili a norma dell’art. 45, 3° comma, lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva;ritenuto che la gara in esame, su conformi ed inequivoche asserzioni dell’arbitro rese avanti questa Commissione, si svolse e terminò del tutto regolarmente, a nulla rilevando in questa sede le considerazioni e le intenzioni, rimaste puramente tali, dell’ufficiale di gara. P.Q.M.

sul gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Castelleonese, così decide:

a)  lo dichiara inammissibile relativamente alle sanzioni applicate al massaggiatore Persi Mauro ed ai dirigenti Toderi Giuseppe e Morelli Filippo;

b)  lo accoglie nella parte inerente l’esito gara, per l’effetto annullando, sul punto, la delibera del primo Giudice, ripristinando altresì il risultato di 2 a 1 conseguito dalle squadre sul campo nel suindicato incontro.Ordina restituirsi la tassa reclamo.

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