COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 05/11/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. SILVESTRESE avverso sanzioni merito gara Montepra

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 60 del 05/11/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO A.S.D. SILVESTRESE avverso sanzioni merito gara Monteprandone – Silvestrese, del 17.10.2009 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “O” - Com. Uff. n. 22 del 21.10.2009 della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno.

  Il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Greco Rosario, asseritamene tesserato per la reclamante, la squalifica per sei gare effettive per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti di un avversario e dell’arbitro.

  Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Silvestrese, contestando al veridicità del referto arbitrale, lamentando l’eccessività della sanzione inflitta al proprio calciatore e chiedendone, pertanto, una congrua riduzione.

  A dire della reclamante il Greco si sarebbe limitato a difendersi reagendo all’aggressione subita da parte di un calciatore avversario.

  Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha ulteriormente confermato che il Greco, nell’occasione, venne alle mani, prima e dopo l’espulsione, con spintoni, calci e pugni, con un calciatore avversario, rivolgendosi altresì in modo offensivo all’arbitro.

LA COMMISSIONE letto il reclamo ed esaminati  gli atti ufficiali di gara;ascoltato l’arbitro;udito in camera di consiglio il Giudice relatore;ritenuto il Greco responsabile di offesa all’arbitro, nonché di condotta violenta di particolare gravità ai danni di un avversario, con le caratteristiche della pericolosità e dell’astratta lesività dell’integrità fisica del destinatario;ritenuta pertanto la correttezza della decisione impugnata, la quale si sottrae ad ogni censura e fornisce una chiave di interpretazione regolamentare che viene condivisa da questo Collegio. P.Q.M.

respinge il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Silvestrese ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

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