COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 05/11/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. TORRIONE avverso sanzioni merito gara Vis Civ

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 60 del 05/11/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO A.S.D. TORRIONE avverso sanzioni merito gara Vis Civitanova – Torrione, dell’11.10. 2009 – Campionato Provinciale Juniores, girone “H” - Com. Uff. n. 20 del 14.10.2009 della Delegazione Provinciale di Fermo.

  Il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Fermo, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore Tirabassi Luca, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 24 novembre 2009 per il comportamento da questi tenuto, a fine gara, nei confronti di un calciatore avversario.

  Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Torrione, lamentando l’eccessività della sanzione impugnata e chiedendone, pertanto, la riduzione.

  A dire della reclamante, il proprio calciatore, sia pur colpevole per essere venuto meno ai suoi doveri intervenendo in una disputa tra tesserati delle due squadre, non avrebbe comunque usato la particolare violenza contestatagli.

  Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che il calciatore Tirabassi, a fine gara, ebbe una violenta colluttazione, con molteplici schiaffi e pugni reciproci, prima in piedi e poi in terra, con un calciatore avversario.

LA COMMISSIONE

letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;ascoltato l’arbitro; udito in camera di consiglio il Giudice relatore;ritenuto il calciatore Tirabassi responsabile della violazione ascrittagli;ritenuto che la condotta del ridetto tesserato vada inquadrata nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. c) del Codice di giustizia sportiva, per la particolare gravità della condotta violenta da questi posta in essere. P.Q.M.

respinge il reclamo come innanzi proposto dall’A.S.D. Torrione ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

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