COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 05/11/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 60 del 05/11/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SOCIETA’ DILETTANTISTICA ROTELLA E DEI SIGG. TIRABASSI SIMONE, FELICI VOLTAIRE FELICE E FEDELI NICOLA.

  Con provvedimento del 18 settembre 2009 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe per rispondere:

·  Tirabassi Simone, calciatore oggi tesserato con l’A.S.D. Rotella, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione agli artt. 7, comma 1, 16 dello Statuto Federale e 10, comma 2, Cgs per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità per aver disputato nella stagione sportiva 2007/2008, nelle fila dell’A.S.D. Rotella, diciannove gare senza averne titolo perché non tesserato per la detta Società;

·  Felici Voltaire Felice, all’epoca dei fatti presidente ed accompagnatore dell’A.S.D. Rotella, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione agli artt. 7, comma 1, 16 dello Statuto Federale e 10, comma 2, Cgs e 61 NOIF per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver permesso, attestandone falsamente la regolarità, che il calciatore Tirabassi Simone, disputasse nella stagione sportiva 2007/2008, nelle fila dell’ASD Rotella, diciotto gare del Campionato di competenza;

·  Fedeli Nicola, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore  dell’A.S.D. Rotella, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione agli artt. 7, comma 1, 16 dello Statuto Federale e 10, comma 2, Cgs e 61 NOIF per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver permesso, attestandone falsamente la regolarità, che il calciatore Tirabassi Simone, disputasse nella stagione sportiva 2007/2008, nelle fila dell’ASD Rotella, una gara del Campionato di competenza;

·  la Società Dilettantistica Rotella, già Associazione Dilettantistica Rotella, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del Cgs, in conseguenza delle violazioni rispettivamente ascritte al proprio Presidente ed ai propri tesserati.

  Con nota del 5 ottobre 2009 questa Commissione, ai sensi dell’art. 30, comma 8, del Codice di giustizia sportiva, preliminarmente accertata l’avvenuta notificazione dell’atto di contestazione degli addebiti alle parti a cura della Procura Federale, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per il giorno 26 ottobre 2009, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa.

  Alla riunione di trattazione come sopra fissata erano presenti: il rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. e tutte le parti deferite.

  All’inizio del dibattimento, i sigg. Tirabassi Simone e Fedeli Nicola hanno proposto istanze di applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23 del Codice di giustizia sportiva, sulle quali ha espresso il proprio consenso il rappresentante della Procura Federale.

  Al riguardo, la Commissione ha adottato le seguenti ordinanze:

ORDINANZA

“Visto il provvedimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. disposto in data 18 settembre 2009, mediante il quale veniva richiesto il deferimento, tra gli altri, del sig. Fedeli Nicola, per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione agli artt. 7, comma 1, 16 dello Statuto Federale e 10, comma 2, Cgs e 61 NOIF per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver permesso, attestandone falsamente la regolarità, che il calciatore Tirabassi Simone, disputasse nella stagione sportiva 2007/2008, nelle fila dell’A.S.D. Rotella, una gara del Campionato di competenza;

rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il deferito ha proposto istanza di applicazione di sanzione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 Cgs, così determinata:

§  pena base mesi uno di inibizione diminuita, in applicazione dell’art. 23 del Cgs, a giorni venti;

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale;

visto l’art. 23, comma 1, Cgs, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l’art. 23, comma 2, Cgs secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

considerato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua,

P.Q.M.

la Commissione dispone l’applicazione al sig. Fedeli Nicola dell’inibizione per giorni venti.

  Dichiara chiuso il procedimento con riferimento al deferito sopra indicato.”

ORDINANZA

“Visto il provvedimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. disposto in data 18 settembre 2009, mediante il quale veniva richiesto il deferimento, tra gli altri, del sig. Tirabassi Simone, calciatore oggi tesserato con l’A.S.D. Rotella, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione agli artt. 7, comma 1, 16 dello Statuto Federale e 10, comma 2, Cgs per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità per aver disputato nella stagione sportiva 2007/2008, nelle fila dell’A.S.D. Rotella, diciannove gare senza averne titolo perché non tesserato per la detta Società;

rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il deferito ha proposto istanza di applicazione di sanzione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 Cgs, così determinata:

§  pena base mesi undici di squalifica diminuita, in applicazione dell’art. 23 del Cgs, a mesi sette;

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale;

visto l’art. 23, comma 1, Cgs, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l’art. 23, comma 2, Cgs secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la sanzione indicata non risulta congrua,

P.Q.M.

non accoglie la proposta di istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 Cgs e dispone procedersi oltre.”

  Dopo la lettura delle ordinanze sopra trascritte, è intervenuta la Procura Federale, la quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei sigg. Tirabassi Simone e Felici Voltaire Felice e della Società Dilettantistica Rotella, con esclusione della gara Rotella – Massignano del 16.3.2008, in quanto coperta da giudicato, e l’irrogazione delle sanzioni come da verbale di udienza.

  Il Felici deduceva la non conoscenza della normativa federale in materia e la propria buona fede.

  Il rappresentante della Società, deduceva la completa estraneità ai fatti contestati della nuova Società, asserendo che tra le due non vi sarebbe alcuna continuazione, risultando quella precedente aver cessato la sua attività e la nuova avere diversa matricola federale e diversa partita IVA.

  Tutti i deferiti concludevano chiedendo il proscioglimento.

  Sulle conclusioni come sopra trascritte, la Commissione tratteneva il procedimento per la decisione.

LA COMMISSIONE

·  letti gli atti del procedimento;

·  ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. e delle parti deferite intervenute in dibattimento;

·  ritenute integrate le fattispecie di responsabilità del calciatore e del dirigente, previste dalle norme Federali, per l’indebito utilizzo del ridetto giocatore nelle gare di cui al deferimento, che pertanto deve ritenersi, sul punto, fondato per le motivazioni ivi addotte ed alle quali ci si riporta integralmente, con esclusione della gara Rotella – Massignano, del 16 marzo 2008, in quanto già giudicata da questa Commissione;

·  ritenuta quindi provata la responsabilità disciplinare in capo ai deferiti in ordine ai fatti loro contestati - con la ridetta esclusione - in quanto la condotta dei tesserati in oggetto costituisce violazione a quei principi di lealtà e correttezza tutelati in ambito sportivo dalla norma di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva;

·  considerato che per la violazione del richiamato art. 1, comma 1, del C.g.s. non è prevista una sanzione predeterminata per natura ovvero per entità e che pertanto il punto di riferimento normativo è necessariamente costituito per i tesserati dall’art. 19 del C.g.s.;

·  ritenuto di dover tener conto, nell’applicazione delle sanzioni, della non particolare gravità dell’elemento soggettivo che sembra emergere dai comportamenti dei deferiti;

·  rilevato che è stata deferita, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, la Società Dilettantistica Rotella, già Associazione Dilettantistica Rotella, sul presupposto che la prima costituisca continuazione della seconda;

·  ritenuto di non poter condividere, al riguardo, l’assunto della Procura federale, in quanto l’attuale Società Sportiva Rotella, affiliata alla FIGC in data 11 settembre 2008, con matricola Federale nr. 921446, risulta essere nuova e diversa società rispetto alla precedente (matr. Federale nr. 78222), unica responsabile dei fatti di cui al deferimento, ma cessata nelle more del giudizio;

·  visti gli artt. 1, 10, 17 e 19 del Codice di giustizia sportiva.

P.Q.M.

sul deferimento come innanzi proposto, così decide:

assolve

la Società Sportiva Dilettantistica Rotella - matricola federale nr. 921446 - dalla violazione ascrittale per non aver commesso il fatto;

applica

§  al calciatore Tirabassi Simone la sanzione della squalifica per mesi quattro;

§  al presidente Felici Voltaire Felice la sanzione dell’inibizione per mesi otto.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it