COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 2 del 06/07/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO F.C. TORRETTE avverso sanzioni merito gara Falconara – To

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 2 del 06/07/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO F.C. TORRETTE avverso sanzioni merito gara Falconara – Torrette, del 16.5.2009 – Play-off Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “E” - Com. Uff. n. 60 del 20.5.2009 della Delegazione Provinciale di Ancona.

  Il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Ancona, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Mammoli Michele, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 31 gennaio 2010, per il comportamento dallo stesso tenuto, al termine dell’incontro, nei confronti degli ufficiali di gara.

  Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la F.C. Torrette, chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi si sarebbe limitato a proferire frasi offensive all’indirizzo del direttore di gara, senza null’altro, di talchè la sanzione inflitta apparirebbe di entità sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti ascrivibili al Mammoli.

  Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato i fatti ascritti al calciatore sanzionato, precisando che lo stesso, al termine dell’incontro, si avvicinò agli ufficiali di gara insultandoli e lanciando contro di loro due sputi: il primo diretto a terra, il secondo verso di loro, sia pur evitato.

LA COMMISSIONE

·  letto il recalmo ed esaminati gli ufficiali di gara;

ascoltato l’arbitro;udito in camera di consiglio il Giudice relatore;ritenuto che dall’esame delle risultanze istruttorie e degli atti ufficiali, la cui precisione, univocità e non contraddittorietà attribuisce loro valenza probatoria privilegiata, risulta provata la condotta del Mammoli in ordine ai fatti contestatigli; disattese le argomentazioni della reclamante volte a minimizzare la responsabilità del proprio tesserato; ritenuto pertanto il calciatore Mammoli colpevole delle violazioni ascrittegli e la sanzione inflitta dal primo Giudice adeguata e commisurata alla gravità dei fatti come accertati ed in particolare del gesto dello sputare che ha, sul piano dei valori morali ed umani, una notevole potenzialità lesiva della dignità e del decoro del soggetto passivo. P.Q.M.

respinge il reclamo come sopra proposto dalla F.C. Torrette ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

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