COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 12/11/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. POTENZA PICENA avverso sanzioni merito gara Porto
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 65 del 12/11/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO A.S.D. POTENZA PICENA avverso sanzioni merito gara Porto Sant’Elpidio – Potenza Picena, del 31.10.2009 – Campionato Regionale di Promozione, girone “B” – Com. Uff. n. 59 del 4.11.2009.
Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al tecnico Santoni Giuseppe, asseritamene tesserato a favore della reclamante, la sanzione della squalifica fino al 16 dicembre 2009 per il comportamento da questi tenuto, nella corso ed al termine dell’incontro, nei confronti degli Ufficiali di gara.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Potenza Picena, chiedendo l’annullamento ovvero, la riduzione della sanzione impugnata in misura rapportata all’effettiva gravità dei fatti ascrivibili al Santoni.
A dire della reclamante, il proprio allenatore, al momento dell’espulsione, in realtà si rivolgeva alterato ai propri dirigenti e non al direttore di gara; al termine dell’incontro chiedeva all’assistente arbitrale spiegazioni sulla sua espulsione, senza peraltro usare toni intimidatori, sfocando la rabbia per l’ingiustizia subita colpendo, senza provocare danni, un estintore.
Per la reclamante nessuno compariva all’odierna riunione.
Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha riferito di avere allontanato il Santoni per le proteste di questi relative alla sostituzione di un calciatore della propria squadra. Al termine dell’incontro lo stesso tecnico si rivolse all’assistente nr. 1 nei termini e con le modalità da questi indicate nel suo rapporto.
LA COMMISSIONE
· letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
· ascoltati l’arbitro e la reclamante;
· udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
· ritenuto che, sulla scorta di una ponderata valutazione di tutti gli elementi e circostanze desumibili dall’esame degli atti, il comportamento del Santoni vada ridimensionato nella sua obiettiva gravità e ricondotto nell’ambito di una reiterata protesta, priva di qualsivoglia ulteriore e diverso contenuto;
· ritenuto pertanto che si possa addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, avuto riguardo altresì all’elemento soggettivo della condotta posta in essere dal Santoni, nonché ai parametri sanzionatori costantemente seguiti da questa Commissione.
P. Q. M.
accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Potenza Picena, per l’effetto riducendo al 20 novembre 2009 la sanzione della squalifica inflitta al tecnico Santoni Giuseppe.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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