COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 4 del 15/07/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE BORNHIATI FERREIRA ANDRE’ LUIZ avvers

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 4 del 15/07/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DEL CALCIATORE BORNHIATI FERREIRA ANDRE’ LUIZ avverso sanzioni merito gara Autocarrozzeria Strappato – Tecno Sun, del 19.6.2009 – IX° Torneo di calcio a 5 “Memorial Francesco Marcianesi” - Com. Uff. n. 191 del 30.6.2009.

  Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Bornhiati Ferreira Andrè Luiz la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2009, per il comportamento dallo stesso tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro.

  Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo in proprio il calciatore sanzionato, ammettendo di aver insultato l’arbitro, ma negando di averlo minacciato o, addirittura, colpito e chiedendo, pertanto, l’annullamento ovvero la riduzione della squalifica.

  Alla richiesta audizione, il reclamante ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate.

  Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato di avere espulso, al 13° minuto del secondo tempo, il calciatore della Tecno Sun, Bornhiati, per reiterati insulti nei suoi confronti. Alla notifica del provvedimento, il medesimo calciatore, alzando ulteriormente il tono di voce, continuava ad insultarlo volgarmente, dandogli anche due schiaffetti sulla guancia sinistra, con gesto di scherno, non violento e senza provocargli alcun dolore.

Motivi della decisione

  La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltato l’arbitro ed il reclamante, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame possa essere accolto solo in parte.

  Alla luce delle risultanze istruttorie, la Commissione ritiene che la condotta ascritta al Bornhiati nei confronti del direttore di gara sia stata certamente offensiva ed irriguardosa, soprattutto sotto il profilo del suo rilevante significato simbolico, come tale censurabile, ma, nel contempo priva di quei requisiti che caratterizzano e qualificano l’azione violenta.

  In particolare, il gesto di mettere la mano sul volto dell’arbitro deve essere ricompreso – costituendone aggravante e, comunque, integrando autonomo comportamento irriguardoso – nel contesto della condotta ingiuriosa ed irriguardosa mantenuta dal giocatore e sanzionata a norma dell’art. 19, 4° comma, lett. a) del Cgs.

  Valutati questi elementi e tenuto conto dei parametri sanzionatori costantemente seguiti, questo Collegio ritiene che la sanzione impugnata possa essere congruamente ridotta.

 

P.Q.M.

la Commissione, in accoglimento del gravame come sopra proposto in proprio dal calciatore Bornhiati Ferreira Andrè Luiz, gli riduce la sanzione della squalifica a sei giornate di gara, da scontarsi nella stagione sportiva di prossimo tesseramento.

  Ordina restituirsi la tassa reclamo.

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