COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 17 del 09.09.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. CIL CASTELLINO –
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.crmoliselnd.come sul
Comunicato Ufficiale N. 17 del 09.09.2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
A.S.D. CIL CASTELLINO – Ammenda e Squalifica Calciatore
(Gara Cil Castellino - Roccavivara del 31.05.2009 – Campionato 1^ Categoria Girone C – Playout Ritorno)
La Commissione Disciplinare,
letto il ricorso presentato dalla società A.S.D. Cil Castellino ha provveduto a convocare per oggi il rappresentante della società ed il calciatore De Lisio Luigi, come espressamente richiesto.
E’ presente il solo calciatore che viene ascoltato sui fatti. Nessuno è presente per la società.
Viene rilevato che il ricorso risulta sottoscritto da persona non avente titolo a rappresentare la società, come da risultanze ufficiali agli atti di questo Comitato Regionale.
L’art. 4, comma 5, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti prevede che “la rappresentanza sociale spetta ai soggetti cui è conferita dallo statuto, nonché ai Dirigenti espressamente indicati all’atto di iscrizione al Campionato o successivamente, anche per singoli atti”.
Preso atto che la società non ha fornito alcun elemento a dimostrazione della titolarità del sottoscrittore del ricorso a rappresentare la società A.S.D. Cil Castellino e che la suddetta circostanza non permette la trattazione nel merito del ricorso, il ricorso stesso va dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso proposto in data 10 giugno 2009.
Ordina addebitarsi la tassa reclamo sul conto della società A.S.D. Cil Castellino.