COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato  Ufficiale  N.  49 del 18.11.2009 Decisione della commissione Disciplinare 5.2.1.  A

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.crmoliselnd.come sul

Comunicato  Ufficiale  N.  49 del 18.11.2009

Decisione della commissione Disciplinare

5.2.1.  A.S.D. REAL GILDONE – Avverso Squalifica Calciatore – Provvedimento G.S.T. C.U. n. 43

  (Gara REAL GILDONE – MATRICE del 1°.11.2009  – Campionato 1^ Categoria Girone B –  7^ Giornata di  Andata)

La Commissione Disciplinare,

letto il ricorso e visti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue.

Nel corso della audizione disposta su espressa richiesta della società è stato ribadito quanto detto in ricorso e cioè che la spinta data dal calciatore Martino Andrea all’arbitro non è stata volontaria ma causata dalla corsa del calciatore verso il direttore di gara che non è riuscita a fermare per la scivolosità del terreno di gioco. Tale versione dei fatti è però smentita dal rapporto del direttore di gara, fonte di prova privilegiata in ordine allo svolgimento degli stessi, i quali portano a riconoscere la responsabilità del calciatore per la condotta violenta tenuta verso il direttore di gara. Tuttavia tale condotta in questa sede deve essere valutata per gli effetti che ha avuto sull’arbitro, come risultano dal referto, e per il comportamento tenuto dal calciatore appena dopo l’episodio ed a fine gara, quando cioè lo stesso ha accettato disciplinatamente la espulsione ed ha aspettato l’arbitro per porgergli le scuse per l’accaduto, circostanza riferita dall’arbitro nel suo referto.

L’insieme di questi elementi porta a ritenere riducibile la sanzione inflitta dal G.S. fissandola in limiti afflittivi rapportati a quanto sopra.

P.Q.M.

accoglie il ricorso con riduzione della sanzione della squalifica del calciatore Martino Andrea a tutto il 31 gennaio 2010.

Nulla per la tassa.

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