COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato  Ufficiale  N.  58 del 10.12.2009 Decisione della commissione Disciplinare 5.2.1. 

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.crmoliselnd.come sul

Comunicato  Ufficiale  N.  58 del 10.12.2009

Decisione della commissione Disciplinare

5.2.1.  Soc. CUS MOLISE – Squalifica Calciatore.

  (Gara CUS MOLISE –  OLIMPIA KALENA del 9.11.2009 – Campionato  Provinciale Allievi CB -  4^ Andata)

La Commissione Disciplinare,

letto il ricorso e visti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue.

La ricorrente, nell’ammettere che i fatti riportati in referto si sono verificati, richiede una riduzione della squalifica del calciatore Nesta Michele ritenendola oltremodo punitiva per la sua durata.

Il comportamento violento tenuto dal calciatore verso l’arbitro, reiterato anche a fine gara, va sanzionato senza possibilità di valutare, ai fini di una riduzione, la giovane età dello stesso e l’effetto che la sanzione può avere sull’impegno del medesimo nella attività sportiva.

Questa Commissione Disciplinare ritiene, invece, che è possibile non considerare per la quantificazione della sanzione totale la genericità con cui il direttore di gara ha riferito nel referto di frasi irriguardose proferite dal calciatore, non riportandole e, quindi, non dando la possibilità di valutarle.

P.Q.M.

accoglie il ricorso e riduce la squalifica del calciatore Nesta Michele a tutto il 17 gennaio 2010.

Nulla per la tassa non versata

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