COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato  Ufficiale  N.  60 del 16.12.2009 Decisione del giudice sportivo territoriale 5.2.1.   Ricorso CARPINONE

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.crmoliselnd.come sul

Comunicato  Ufficiale  N.  60 del 16.12.2009

Decisione del giudice sportivo territoriale

5.2.1.   Ricorso CARPINONE CALCIO – Avverso Irregolare Utilizzo Calciatori

(Gara  Macchiagodena – Carpinone Calcio del 08/11/2009 – Campionato  Regionale  1^ Categoria  –  Girone  “B” –  8^ Giornata di Andata)

Il Giudice Sportivo Territoriale,

letto il reclamo proposto dalla società Carpinone Calcio con il quale la medesima società chiede l’applicazione ai danni della società Macchiagodena della punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3 (ex art. 17 CGS), sostenendo che il calciatore PRINCIC Stanislao (Macchiagodena) non avrebbe avuto titolo a prendere parte alla gara in parola perché ancora gravato da residuo di squalifica per una gara effettiva risalente alla scorsa stagione sportiva, allorquando lo stesso calciatore era tesserato per la società Real Miletto, partecipante al campionato provinciale di Terza Categoria Isernia;

acquisite agli atti le controdeduzioni ritualmente fatte pervenire dalla società Macchiagodena con le quali la medesima società eccepisce in via preliminare e pregiudiziale il difetto di competenza della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Molise adita dalla società reclamante e successivamente espone le ragioni per le quali il PRINCIC aveva pieno titolo a partecipare alla gara in epigrafe.

Osserva preliminarmente questo GST. Il reclamo proposto dalla società Carpinone Calcio è stato sì erroneamente indirizzato alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Molise, ma è stata da questa trasmessa per diretta competenza al GST ai sensi dell’art. 29, comma 7 CGS, sanando così il difetto di competenza rilevato dalla società Macchiagodena.

Nella scorsa stagione sportiva il calciatore PRINCIC Stanislao risulta essere stato tesserato per la società Real Miletto. Lo stesso è stato espulso dal terreno di gioco nel corso della gara Real Miletto – Real Mignano del 29 marzo 2009, valida per la 8^ giornata del girone di ritorno del Campionato Provinciale di Terza Categoria di Isernia e successivamente squalificato per una gara effettiva con Comunicato Ufficiale Delegazione Provinciale di Isernia n. 42 del 2 aprile 2009. Nella successiva nona giornata del girone di ritorno, in programma il 5 aprile 2009, la società Real Miletto osservava un turno di riposo, come da calendario. Sempre da calendario l’intero campionato osservava un turno di riposo il giorno 12 aprile 2009, in occasione della Pasqua. La decima giornata del girone di ritorno, in programma il 19 aprile 2009, prevedeva la disputa della gara Real Miletto – Atletico S. Agapito, al quale prendeva parte il calciatore PRINCIC Stanislao; la società Atletico S. Agapito presentava reclamo al Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Isernia per posizione irregolare del PRINCIC, accolto con C.U. DEL.IS n. 46 del 30 aprile 2009. A questo punto il PRINCIC non aveva ancora scontato la squalifica. L’undicesima e ultima giornata del girone di ritorno prevedeva la gara Pescopennataro – Real Miletto il giorno 25 aprile 2009. A tale incontro non si presentava il Real Miletto, che veniva sanzionato con la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3-0 dal GS della Delegazione Provinciale di Isernia con il citato C.U. DEL.IS n. 46 del 30 aprile 2009. Anche in questo caso il PRINCIC non aveva scontato la gara di squalifica, ai sensi dell’art. 22, comma 5 CGS. Il giorno 29 aprile 2009 era in programma la gara di recupero della terza giornata del girone di ritorno Real Miletto – Amatori Carpinone, alla quale quest’ultima società non si presentava e veniva pertanto sanzionata con la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 dal GS della Delegazione Provinciale di Isernia sempre con il citato C.U. DEL.IS n. 46 del 30 aprile 2009. Nella lista dei calciatori presentata all’arbitro in occasione di questo incontro non figura il nominativo del PRINCIC, che quindi in questo incontro ha scontato la gara di squalifica ai sensi dell’art. 22, comma 4 CGS.

Tutto ciò premesso,

D E C I D E

di rigettare il reclamo così come proposto dalla società Carpinone Calcio;

di convalidare il punteggio della gara in epigrafe maturato sul terreno di gioco:

Macchiagodena – Carpinone Calcio  6 - 0;

La tassa reclamo, non versata, va addebitata sul conto della società reclamante.

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