COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato  Ufficiale  N.  80 del 27.01.2010 Decisione della commissione Disciplinare 5.3.1.&nbs

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.crmoliselnd.come sul

Comunicato  Ufficiale  N.  80 del 27.01.2010

Decisione della commissione Disciplinare

5.3.1.  S.S.D. SESTO CAMPANO – Avverso Squalifica Calciatore  - Provvedimento G.S.T. – C.U. n. 72

  (Gara  SESTO CAMPANO-CAPRIATESE BOYS CE  Del 10 Gennaio 2010 – Campionato Regionale Di ECCELLENZA – 2^ Giornata Di Ritorno)

La Commissione Disciplinare,

letto il ricorso presentato dalla società S.S.D. Sesto Campano avverso la squalifica del calciatore Cecchino Angelo, visto il referto arbitrale, dopo aver ascoltato la società ricorrente che ha chiesto espressamente l’audizione, osserva quanto segue.

La società ricorrente pur riconoscendo che a fine gara vi è stato un “contatto” tra il Cecchino ed un  avversario senza alcun intento lesivo e senza alcuna conseguenza fisica su di questi, richiede riconoscersi la condotta tenuta dal Cecchino come scorretta ed antisportiva e non violenta, chiedendo così la riduzione della squalifica a due giornate.

Il gesto posto in essere dal calciatore Cecchino Angelo non può non essere qualificato come condotta violenta, a prescindere se abbia causato o meno conseguenze fisiche sull’avversario. La giurisprudenza in materia ha portato a ritenere condotta violenta ogni atto che costituisca intenzionalmente danno o pericolo di danno nei confronti di un terzo.

Con tale qualificazione l’azione deve essere sanzionata con il disposto dell’art. 19, comma 4, lettera b), del C.G.S. che prevede la squalifica minimo per tre giornate.

P.Q.M.

delibera di rigettare il ricorso e confermare la squalifica del calciatore Cecchino Angelo.

Ordina addebitarsi la tassa reclamo sul conto della società ricorrente.

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