COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 80 del 27.01.2010 Decisione della commissione Disciplinare 5.2.3.&nbs
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.crmoliselnd.come sul
Comunicato Ufficiale N. 80 del 27.01.2010
Decisione della commissione Disciplinare
5.2.3. A.S.D. CERRESE – Avverso Squalifica Calciatore - Provvedimento G.S.T. – C.U. n. 64
(Gara CERRESE-CERRO AL VOLTURNO del 20 Dicembre 2009 – Campionato Regionale di 2^ Categoria – Girone “A” – 14^ Giornata di Andata)
La Commissione Disciplinare,
letto il ricorso presentato dalla società A.S.D. Cerrese avverso la squalifica del calciatore Di Iorio Marco, visti il referto arbitrale ed il rapporto del commissario di campo, dopo aver ascoltato la società ricorrente che ha chiesto espressamente l’audizione, osserva quanto segue.
La società A.S.D. Cerrese rappresenta che non vi è rispondenza tra quanto riportato dall’arbitro sul referto di gara e dal commissario di campo sul suo rapporto, circa il comportamento tenuto dal calciatore Di Iorio Marco al momento della sua espulsione dal campo e successivamente all’interno dello spogliatoio, e quello riportato sul C.U. n. 64 del 23 dicembre 2009.
Da esso si ricava che il G.S. ha sanzionato il calciatore suddetto con la squalifica per sei giornate per aver colpito con calci e pugni un calciatore avversario venendo di nuovo alle mani con il medesimo calciatore dentro lo spogliatoio dopo l’espulsione.
L’arbitro nel suo referto, in effetti, annota che il Di Iorio ha colpito con un pugno a gioco fermo un calciatore avversario con effetti lesivi ed il commissario di campo nel suo rapporto annota che è stato quest’ultimo ad inseguire il Di Iorio nello spogliatoio dove avveniva una violenta rissa subito sedata dall’intervento dei dirigenti della Cerrese.
Quanto sopra porta a valutare i fatti in modo diverso da come prospettato dal G.S. nella sua decisione e per l’effetto riconoscere una riduzione della squalifica al calciatore Di Iorio Marco, che non può essere quella richiesta dalla ricorrente per la gravità del gesto e per gli effetti che ha prodotto.
Nel caso in esame va applicato il disposto dell’art. 19, comma 1, lettera e), del C.G.S. e non quello del comma 4, lettera b), dello stesso articolo, che prevede una sanzione minima di 4 giornate di gara. La squalifica di quattro giornate appare congrua anche in considerazione degli effetti lievi riportati dall’avversario a seguito della condotta tenuta dal Di Iorio, come puntualmente riportato dall’arbitro nel referto di gara.
P.Q.M.
delibera di ridurre la squalifica al calciatore Di Iorio Marco a quattro giornate.
Nulla per la tassa non versata.