COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°17 del 29 Ottobre 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale POL. SENORBI’ ( Campionato d

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N°17 del 29 Ottobre 2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

POL. SENORBI’ ( Campionato di 1^ Categoria )

Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 15 del 16.10.2009.

Gara Fermassenti / Senorbì dell’11.10.2009.

La Pol. Senorbì propone reclamo avverso la squalifica per tre gare effettive inflitta al giocatore Corona Mauro perché essendo stato espulso per doppia ammonizione, rivolgeva al direttore di gara una frase offensiva, temporeggiando e protestava all’interno del campo di gioco ritardando la ripresa dello stesso.

La reclamante contesta gli addebiti e sostiene che il proprio tesserato è stato espulso per doppia ammonizione e nega che la frase addebitata allo stesso possa essere ritenuta offensiva. Per tali motivi chiede che la squalifica inflitta al giocatore Corona Mauro venga ridotta a due giornate di gara.

La Commissione, letti gli atti e rilevato che i fatti sono stati riportati in modo chiaro e circostanziato non condivide l’assunto della reclamante in ordine alla qualificazione della frase pronunciata dal tesserato perché ritiene che in essa siano ricompresi i termini di un volgare insulto nei confronti del direttore di gara.

Per questi motivi, la Commissione ritiene equa la sanzione inflitta al giocatore Corona Mauro dal Giudice Sportivo e quindi DELIBERA di respingere il reclamo disponendo l’addebito della tassa.

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