COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°19 del 12 novembre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare S.S. CANOPOLENO (Campionato Allevi Regiona
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°19 del 12 novembre 2009
Delibera della Commissione Disciplinare
S.S. CANOPOLENO (Campionato Allevi Regionale)
Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 17 del 29.10.2009.Gara Canopoleno / Ozierese del 25.10.2009.
La società Canopoleno ha proposto reclamo avverso la sanzione dell’ammonizione e diffida inflitta a proprio carico a seguito di quanto accaduto in occasione dell’incontro in epigrafe. Tale sanzione è stata inflitta perché veniva impedito al direttore di gara, pur a seguito di sua esplicita richiesta, di introdurre la propria autovettura all’interno dell’impianto sportivo non ottemperando quindi al dovere di prevenzione e vigilanza in relazione ai comportamenti lesivi. Mentre abbandonava l’impianto di gioco al termine della gara, l’arbitro constatava che la propria auto, necessariamente lasciata incostudita, presentava diversi graffi sulla carrozzeria e provvedeva a far prendere visione dei danni al dirigente accompagnatore ufficiale della società. Nel provvedimento si è fatto altresì obbligo alla società Canopoleno del risarcimento al direttore di gara dei danni cagionati alla sua autovettura.
La Commissione rileva che i provvedimenti sanzionatori adottati non raggiungono i limiti previsti dall’art.45 del NCGS per l’impugnativa, così da dover essere considerati immediatamente esecutivi.
Per tali motivi, la Commissione dichiara il reclamo inammissibile. Dispone l’incameramento della tassa.