COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 08 del 25/08/2009 Delibera della Commissione Disciplinare 253 / stagione 2008/2009 –
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 08 del 25/08/2009
Delibera della Commissione Disciplinare
253 / stagione 2008/2009 – Deferimento della Procura Federale a carico dei tesserati :
- Danesi Giovanni, all’epoca dei fatti Presidente, oggi Dirigente della A.S.D. Bonalaccia;
- Gargiulo Massimiliano, calciatore tesserato per detta Società,
entrambi per la violazione dell’art. 1, c. 1, del C.G.S.;
C.U. N. 8 del 25/8/2009 – pag. 148
- Società A.S.D. Bonalaccia, per responsabilità diretta ed oggettiva conseguente al
comportamento di detti tesserati. (art. 4 commi 1 e 2)
In data 5 giugno 2008, con il provvedimento n. 207 pubblicato sul C.U. n. 52/2008, questa
Commissione trasmetteva gli atti alla Procura Federale affinché questa, nell’ambito delle proprie
competenze, accertasse la portata del comportamento tenuto dai due tesserati in occasione del
reclamo qui prodotto avverso una delibera del G.S. Territoriale della Toscana.
L’Ufficio, esaminata la documentazione trasmessa, ha disposto il deferimento dei tesserati e
dell’Ente sopraindicato con nota in data 24 giugno 2009.
La C.D. ha di conseguenza fissato la udienza di trattazione per la data odierna, alla quale è
presente l’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto, per la Procura Federale.
La società ed i soggetti deferiti non sono presenti nonostante la regolare convocazione.
Il Presidente del Collegio introduce il dibattimento ricordando che il deferimento trae origine dalle
false dichiarazioni rilasciate a questa Commissione, in sede di proposizione di un reclamo,
dall’allora Presidente Danesi e, per iscritto, dal calciatore Gargiulo, circa la identificazione del
soggetto responsabile degli atti di violenza posti in essere contro il D.G. della gara Salivoli –
Bonalaccia, disputata in data 17 febbraio 2008.
La falsità delle dichiarazioni è emersa, in modo certo, a seguito della identificazione dell’autore del
gesto nel calciatore Tognarini che, è bene ricordare, rivestiva la qualifica di capitano della squadra.
Le dichiarazioni rese dai due tesserati erano quindi volte unicamente a indurre in errore gli Organi
della Giustizia Sportiva,
Così introdotto il dibattimento, il Presidente dà la parola al rappresentante della Procura Federale.
L’Avvocato Stefanini rileva come le violazioni contestate emergano in maniera assolutamente
precisa dagli atti e dalla documentazione acquisita in sede di discussione del reclamo e, primo fra
essi, il riconoscimento dell’autore dell’atto di violenza. La prova per tabulas rendeva inutile
effettuare ulteriori attività di indagine, cita a tal proposito la delibera della Corte di Giustizia
Federale assunta nella riunione del 19 dicembre 2008 (C.U. n. 162 C.G.F.).
Chiede applicarsi le seguenti sanzioni:
all’ex Presidente la inibizione per mesi sei;
al calciatore la squalifica per mesi sei;
alla A.S.D. Bonalaccia la sanzione pecuniaria dell’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).
L’esame della documentazione effettuata in Camera di Consiglio, impone alla Commissione di
esaminare la tempestività del deferimento.
Gli esiti della delibera di questo Collegio, assunta in data 30 maggio 2008, pubblicata in data 5
giugno successivo, venivano portati a conoscenza della Procura Federale con nota di trasmissione
in data 13 giugno pervenuta a quell’Ufficio in data 20 di detto mese.
Appare quindi di tutta evidenza che la decisione è riferita a gara della stagione sportiva 2007/2008
che si è conclusa il 30 giugno 2008.
L’articolo 32, comma 11, regolante i fatti, statuiva - nella formulazione vigente alla data del 20
giugno 2008 - che “ Le indagini relative a fatti denunciati nel corso della stagione sportiva devono
concludersi prima dell’inizio della stagione sportiva successiva, salvo proroghe eccezionali
concesse dalla Corte di Giustizia Federale.”
La disposizione ha dato luogo a dubbi interpretativi fino alla data del 28 maggio 2009 (C.U. n.
147/A), dalla quale la materia è stata regolata, non a caso, in maniera più chiara e razionale.
Nel frattempo sulla questione si sono pronunciate sia la Commissione Disciplinare Nazionale, da
ultimo, con le delibere 342 e 343, di cui al C.N.D. n. 11 – 2009/2010, aventi indubbio carattere
restrittivo, che - in senso contrario - la Corte di Giustizia Federale con la decisione assunta nella
riunione del 19 dicembre 2008 di cui al C.U. n. 162/CGF.
La Corte articola la propria decisione su due argomenti:
- il disposto della richiamata norma costituisce un termine al fine di fare individuare all’incolpato (in
virtù del principio del favor rei) il momento finale della indagine e la preclusione in esso contenuta
è destinata a qualsiasi attività inquirente espletata dopo la scadenza del termine;
- la norma rappresenta una specie di “raccomandazione” non essendo la sua inosservanza
sanzionata.
Questo Collegio esprime delle perplessità circa il primo assunto della Corte perché si tratta pur
sempre di un termine da osservare espresso in maniera categorica. Detti dubbi vengono
comunque superati dal secondo argomento sostenuto dalla Corte, ovvero che il mancato rispetto
del termine non indica alcuna sanzione e, meno che mai, il verificarsi della decadenza, istituto che
deve essere espressamente previsto dalla norma.
Fatta questa considerazione il Collegio ritiene doversi uniformare alla decisione della Corte, anche
tenuto conto del disposto del primo comma dell’art. 31 del C.G.S..
Risolta in tal modo la questione pregiudiziale il Collegio precisa che, come osservato dal
rappresentante della Procura Federale, non esiste alcun dubbio circa gli addebiti mossi ai tesserati
ed all’Ente deferiti già, peraltro evidenziati ed ampiamente motivati da questo Collegio in occasione
della decisione cui i fatti ineriscono.
Il deferimento è quindi tempestivo, oltre che fondato, per cui non rimane che deliberare
unicamente sulla entità delle sanzioni che la C.D. di seguito determina ritenendo di dover
evidenziare la maggiore responsabilità da contestarsi al Presidente della Società rispetto a quella
del calciatore in virtù della carica istituzionale rivestita, incarico che ha avuto evidente peso
determinante nell’autoaccusa del calciatore.
P.Q.M.
la C.D. infligge le seguenti sanzioni .
al Signor Giovanni Danesi, all’epoca dei fatti Presidente della Società, oggi suo dirigente, la
sanzione della inibizione per mesi otto;
al calciatore Massimiliano Gargiulo la squalifica per mesi sei;
alla A.S.D. Bonalaccia la sanzione della ammenda di € 1.000,00 (mille/00).