COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 06 del 06/08/2009 Delibera della Commissione Disciplinare 244 / stagione 2009/2010 –

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

Comunicato Ufficiale N. 06 del 06/08/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

244 / stagione 2009/2010 – Deferimento della Procura Federale a carico di :

- Nonni Ceseno, quale Presidente della S.S.D. Virtus Asciano, per la violazione degli

artt. 1, c. 1, e 10, c. 2, del C.G.S., in relazione all’art. 39, c. 2. delle N.O.I.F.;

- Beninati Giacinto, Dirigente, all’epoca dei fatti, della suddetta Società, per le

medesime violazioni;

- S.S.D. Virtus Asciano per la violazione dell’art. 4, commi 1 e 2 relativi alla

responsabilità diretta ed oggettiva conseguente alla attività dei tesserati;

- Cerrone Andrea, calciatore, per la violazione dell’art. 1 c. 1 e dell’art. 10, c. 2 del

C.G.S. in riferimento all’art. 39/2 delle N.O.I.F.

L’esame del fascicolo qui trasmesso dalla Procura Federale agli effetti del provvedimento indicato

in epigrafe (Prot. 19 maggio 2009, n. 7513/263 pf 08 09 GR/mg), comparato con la propria

delibera, assunta in merito alla medesima fattispecie in data 22.05.2009 (C.U. n.62/20 09), ha

obbligato questo Collegio ad effettuare una ricostruzione cronologica del caso dalla quale e

emerso quanto segue.

In data 7 agosto 2008 l’Avvocato Giacomo Mancini, legale dei Signori Cerrone Paolo e Volpi

Lucia, genitori esercenti la potesta sul c alciatore Andrea minore di eta, chiedeva al C.R.T. la

estrazione dei documenti relativi alla richiesta di tesseramento del calciatore effettuata dalla S.S.

Virtus Asciano.

In data 8 settembre 2008 i coniugi Cerrone inviavano al C.R.T. una nota con la qual e anticipavano

l’intenzione di richiedere l’intervento di tale Organo a tutela del minore, affermando che le firme

apposte sulla richiesta di tesseramento erano state contraffatte.

In data 17 dello stesso mese il C.R,T, trasmetteva alla Procura Federale la nota di cui sopra per

gli eventuali provvedimenti di competenza.

Con reclamo in data 25 novembre 2008, i Signori Cerrone, assistiti e difesi dall’Avvocato Mancini,

chiedevano alla Commissione Tesseramenti lo svincolo del giovane Andrea, allegando la periz ia

calligrafica che attestava la apocrifia delle firme,.

C.U. N.6 del 6/8/2009 – pag. 100

L’Organo adito, con delibera assunta il giorno 11 dicembre 2008, accoglieva il reclamo

disponendo l’annullamento del tesseramento, dando di cio notizia alla Procura Federale con la

nota n. 436.18/75 MC/as del 27/01/2009.

La comunicazione induceva la Procura a deferire, con nota 5993/785pf08-09GT/dl, in data

01/04/2009 indirizzata a questa Commissione, la S.S.D. Virtus Asciano ed il suo Presidente, Sig.

Ceseno Nonni.

Tale deferimento si e concluso con l’ordinanza emessa da questa Commissione, ex art. 23 del

C.G.S., pubblicata sul C.U. n. 62/ 2009.

Nel frattempo la segnalazione effettuata in data 17 settembre dal C.R.T. proseguiva un suo iter

autonomo, iter che trova conclusione nel deferimento oggi all’ esame di questa Commissione.

Fissata l’adunanza per la data odierna, dandone notizia a mezzo raccomandata alle parti

interessate, sono qui presenti:

- per la Procura Federale, il Sostituto, Avvocato Marco Stefanini;

- il Presidente Sig. Ceseno Nonni, in propr io e per la Societa;

- il dirigente Giacinto Beninati

- il calciatore Cerrone Andrea, rappresentato da entrambi i genitori esercenti la potesta e

difeso dall’Avvocato Mattia Nasoni del Foro di Siena.

Il Presidente del Collegio preliminarmente comunica che i ge nitori del calciatore hanno inviato,

tramite detto legale, istanza di proscioglimento del tesserato, chiedendo altresi l’audizione

personale. Copia dell’istanza e stata trasmessa alla Procura Federale.

La narrazione dei fatti accaduti induce inoltre il Pre sidente a ritenere di dover sospendere il

dibattimento al fine di esaminare, in Camera di consiglio, quali siano i soggetti nei confronti dei

quali il deferimento possa operare, non ritenendo perseguibili, in questa sede, il Presidente

Ceseno Nonni e la Societa per quanto riguarda la applicazione della sanzione ex art. 4, c. 1, cio in

quanto, con il provvedimento emesso dal Collegio in data 22 maggio u.s., il Presidente Nonni e gia

stato oggetto di sanzione per il medesimo capo di incolpazione oggi contesta togli, cosi come la

Societa e stata sanzionata per la violazione dell’art. 4, c. 1 del C.G.S., conseguente all’operato del

proprio Presidente.

Interviene quindi l’Avvocato Stefanini il quale condivide tale assunto per cui il Collegio ritiene non

piu necessaria alcuna riunione in camera di consiglio ed il dibattimento prosegue unicamente con

riferimento all’esame della posizione dell’allora Dirigente Bennati, del calciatore Cerrone e, per

quanto riguarda la Societa, per la presunta violazione dell’art. 4, comma 2.

Ricordando che la vertenza in esame ha avuto origine con l’esposto sottoscritto dai coniugi

Cerrone indicato in premessa, il Presidente del Collegio ripercorre i fatti nel merito.

La richiesta di tesseramento del calciatore Cerrone Andrea venne sott oscritta, secondo quanto

dallo stesso dichiarato, in una data risalente al luglio 2007 ed alla sola presenza del Presidente

Nonni, mentre quest’ultimo indica genericamente che il cartellino e stato sottoscritto “in data

antecedente il 13.09.2007”.

Inoltre, dalla deposizione resa dal deferito Nonni al collaboratore della Procura Federale che lo

aveva convocato, risulta che la madre del calciatore sottoscrisse a sua volta il cartellino, sempre in

data antecedente il 13.09.2007, sia con il proprio nome che con quello del marito, che non era

presente.

Il dirigente Beninati presentatosi unitamente al Presidente in data 23.01.2009, spontaneamente

perche non convocato, ha confermato che il calciatore ha sottoscritto la richiesta di tesseramento

in epoca antecedente il 13.09.2007 e che non vide la madre del calciatore apporre materialmente

la firma. Afferma ancora che il padre del ragazzo non era presente e precisa che la convocazione

dei genitori, per la sottoscrizione del documento, era stata fissata per il giorno 13.09.2007.

A sua volta la madre del calciatore, sempre in sede di deposizione innanzi il collaboratore della

Procura, dopo aver affermato che il ragazzo sottoscrisse prima e da solo il cartellino, afferma

categoricamente che ne lei ne il marito hanno mai sottoscritto la richiesta di tesseramento.

Entrambe le parti hanno fatto redigere perizia calligrafica dalle quali e emerso, da un lato che :

Non si può escludere che tale mano possa essere quella della Signora ……, ma quest’ultima

eventualità andrebbe verificata acquisendo – tramite C.T.U. – idonei saggi grafici

comparativi…”.(perizia Calvauna, di parte Nonni.)

Dall’altro:

 “ le firme a nome “Lucia Volpi” e “ Paolo Cerrone” poste in calce al modulo di richiesta

tesseramento F.I.G.C. datato 13.09.2007 sono senz’altro APOCRIFE” (perizia Zanetti, di parte

Cerrone).

La Procura Federale, ricostruita la vicenda attraverso la documentazione e le dichiarazioni di parte

acquisite, ha disposto il deferimento in esame.

L’Avvocato Stefanini, in rappresentanza della Pr ocura Federale, su invito del Presidente del

Collegio, espone i motivi che hanno indotto l’Ufficio a proporre il deferimento, nonche le relative

conclusioni.

A tal fine richiama preliminarmente quanto ha fatto oggetto del precedente deferimento ed afferma

che i fatti sono indubbiamente quelli emergenti dalla documentazione in atti.

Esamina quindi la posizione dei deferiti e, per quanto riguarda il Sig. Beninati, all’epoca tesserato

per S.S.D. Virtus Asciano, ricorda che egli all’epoca dei fatti, rivestiva l a qualifica di Direttore

Generale.

In tale sua veste non e concepibile che non fosse a conoscenza del fatto che il calciatore Cerrone,

minore, avesse firmato la richiesta di tesseramento senza la presenza dei genitori esercenti la

potesta ed in presenza unicamente del Presidente.

Cosi come non e credibile che egli, pur essendo presente, come dallo stesso affermato,

all’incontro del Presidente con la Signora Cerrone non abbia visto quest’ultima mentre apponeva la

firma sulla richiesta di tesseramento, ne che alla fine dell’incontro non abbia esaminato il cartellino

dal quale risultava la apposizione di due firme – quella dei due genitori del calciatore – anziche

solo quella della madre dato che il padre del ragazzo, per stessa ammissione del Dirigente, n o n

era presente.

La posizione del calciatore e ben diversa in considerazione della eta e della ben piu che probabile

ignoranza delle norme regolatrici il tesseramento.

Chiede pertanto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- al Dirigente Bennati la inibizione per mes i due;

- al calciatore la squalifica per due giornate;

- alla Societa ammenda di € 100,00 (cento).

L’Avvocato Nasoni in difesa del Cerrone ritiene non imputabile il ragazzo non essendo concepibile

che a quella eta si conoscano le norme federali e comunque egli ha sottoscritto la richiesta di

tesseramento fidandosi completamente del Presidente che ben conosceva.

Eccepisce alla Procura che la norma di cui all’art. 39, c. 3, non sancisce alcuna con testualita nella

sottoscrizione e conclude chiedendo il completo p roscioglimento del proprio assistito.

Il Beninati da parte sua dichiara di non avere da aggiungere altro a quanto dichiarato il sede di

istruttoria.

Concluso il dibattimento la C.D. passa a decisione.

Come sopra indicato i fatti all’origine del deferimento sono stati oggetto di altro analogo

provvedimento da parte della Procura con diversa istruttoria.

Le diverse date nelle quali – per effetto delle due distinte segnalazioni – si sono svolte le indagini,

rilevano che le dichiarazioni spontaneamente rese dal Dirigente Beninati hanno evidenziato la

violazione da parte del Dirigente delle norme federali come posto in rilievo dall’Avvocato Stefanini,

del quale questa C.D. condivide l’assunto: altrettanto evidenti risultano, anche a questi fini, le

contraddizioni in cui e incorso il Presidente.

A tal proposito si rileva che il certificato anagrafico in atti, attestante la composizione del nucleo

familiare Cerrone risulta richiesto dalla Societa, come da specifica dichiarazione apposta

dall’Ufficio anagrafe su di esso, mentre il Nonni nega la circostanza affermando che per prassi tale

documentazione veniva fornita dagli interessati.

Altra contraddizione emerge, ad esempio, dalla dichiarazione, resa in data 12 marzo, di riservarsi

di depositare una perizia calligrafi ca che invece risulta gia acquisita agli atti perche consegnata in

occasione della prima convocazione (23/01/2009) innanzi il collaboratore della Procura.

Di tale fatto il Beninati era a conoscenza stante la sua spontanea presenza alla convocazione del

Presidente, come risulta dagli atti.

In riferimento a detto (ex) Dirigente non si comprende appieno il significato della sua presentazione

spontanea (in data 23/01/2009) al collaboratore della Procura, accompagnandosi al Presidente,

dato che egli aveva cessato di essere tesserato per la Societa al termine della stagione

2007/2008.

La C.D., infine, condivide la considerazione fatta in questa sede dal rappresentante della Procura

Federale circa la importanza della decisione della Commissione Tesseramenti, che, affermando in

via definitiva la apocrifia delle firme, assorbe ogni questione in ordine alla colpevolezza dei soggetti

deferiti.

Affermata di conseguenza la fondatezza del deferimento il Collegio esamina la posizione dei

tesserati.

Rileva a tal proposito che l’ex dirigente Giacinto Beninati assume nella vicenda una responsabilita

piu rilevante di quella del Presidente stante il tentativo di cercare di alterare i fatti al fine di fuorviare

la Procura e la C.D. con le sue dichiarazioni spontanee. Tuttavia la C.D., tenendo conto di quanto

ha fatto oggetto di patteggiamento nei confronti del Presidente, ritiene equo infliggergli la sanzione

della inibizione per mesi due a decorrere da quando riacquistera lo status di tesserato federale.

Il riconoscimento degli addebiti mossi al tesserato, dirigente all’epoca dei fatti, determina la

accertata violazione dell’art. 4, c. 2, da parte della Societa, con conseguente applicazione nei suoi

confronti della ammenda di € 100,00 (cento)

Per quanto concerne il calciatore And rea Cerrone la C.D. rileva che il semplice fatto di essere

tesserato impone l’obbligo di rispettare e osservare tutte le norme che ne regolano i

comportamenti nell’ambito dell’attivita federale e cio indipendentemente dall’eta.

Ricorre peraltro da parte del giovane calciatore (quindicenne all’epoca) non gia la violazione di una

norma di carattere disciplinare nell’ambito agonistico quanto di una disposizione di carattere

amministrativo, alla cui osservanza sono tenuti precipuamente i dirigenti delle Societa . Di

conseguenza la C.D. ritiene di applicare nei suoi confronti una sanzione contenuta, di carattere

simbolico ma pur sempre educativo, che determina nella squalifica per una giornata di campionato.

P. Q. M .

la C.D. infligge le seguenti sanzi oni :

- al Sig. Beninati Giacinto la inibizione per mesi due da scontarsi, ove oggi non tesserato, dal

momento del suo reinserimento nei ruoli federali;

- alla societa S.S.D. Virtus Asciano l’ammenda di euro 100 (cento):

- al calciatore Cerrone Andrea la squalif ica per una giornata di campionato da scontarsi nella

stagione calcistica 2009/2010.

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