COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 06 del 06/08/2009 Delibera della Commissione Disciplinare 245 / stagione 2009/2010 –

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

Comunicato Ufficiale N. 06 del 06/08/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

245 / stagione 2009/2010 – Deferimento della Procura Federale a carico di :

- Paolo Barbieri, già tesserato con la qualifica di Consigliere e l’incarico di D.S. della

U.S.D. Casellina, per la violazione dell’art. 1, c. 1, del C.G.S. in relazione all’art. 19, c. 1,

lettera H) del C.G.S.

- la Società U.S.D. Casellina per la violazione dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. ;

- Zepaj Graciano, gia tesserato quale calciatore per la Soci età Audace Galluzzo, oggi

svincolato, per la violazione dell’art. 1, c. 1, del C.G.S. in relazione all’art. 19, c. 1, lettera

E) del C.G.S.;

- la Società A.S.D. Audace Galluzzo, per la violazione dell’art. 4, c. 2, C.G.S.

Alcuni episodi di violenza, accaduti tra tesserati e spettatori durante la gara del Campionato Allievi:

Casellina – Audace Galluzzo, disputata in data 13.01.2008, hanno indotto il G.S.T. di Firenze a

trasmettere gli atti di gara alla Procura Federale per gli opportuni accertamenti.

Esaminata la documentazione ed acquisite le dichiarazioni di alcuni tesserati presenti o

protagonisti degli episodi, l’Ufficio Federale ha disposto il deferimento indicato in epigrafe.

La C.D. ha stabilito, previa notifica ai soggetti interessati, che la discussi one avvenga per la data

odierna.

Sono pertanto oggi qui presenti:

- per la Procura Federale, l’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto;

- per la Societa U.S.D. Casellina, il Presidente, sig. Baroni Gian Piero;

- per la Societa A.S.D. Audace Galluzzo, l’Avvocato Fed erigo Bagattini , giusta delega

depositata in questa sede;

- e assente il Signor Barbieri Paolo che, ritualmente avvisato, ha fatto pervenire nota con la

quale dichiara di non potere essere presente chiedendo un differimento.

- e assente il calciatore Zepaj Gr aciano per il quale la raccomandata contenente la notifica e

stata restituita con la dicitura postale “ compiuta giacenza”.

In apertura di dibattimento il Presidente del Collegio, rilevata la inopportunita di differire il

dibattimento, indica lo svolgersi dei fatti come accertato dalla Procura.

A seguito di un diverbio tra due calciatori di parte avversa, avvenuto durante la gara, alcuni

spettatori indirizzavano insulti alla volta del calciatore Zepaj (Audace Galluzzo) che reagiva e,

portandosi verso la rete di separazione del campo dalle tribune, si rivolgeva in particolare ad una

signora apostrofandola con la frase “Stai zitta zingara”.

Da quel momento sugli spalti gli spettatori delle opposte fazioni iniziavano ad insultarsi ed a

spintonarsi. In tali frangenti il genitore del calciatore Paladini, dell’Audace Galluzzo, veniva

aggredito dal D.S. del Casellina, Paolo Barbieri, il quale colpiva poco dopo, con un pugno al naso,

l’allenatore dell’Audace Galluzzo, Roberto Mazzetti, provocandogli un’espistassi.

Dopo oltre cinque minuti l’arbitro riportava la calma conducendo a termine la gara.

Cosi introdotto il dibattimento, il Presidente da la parola al rappresentante della Procura Federale il

quale chiede una breve sospensione al fine di esaminare con l’Avvoca to Bagattini, di parte Audace

Galluzzo, la esistenza dei presupposti per la applicazione dell’ art. 23 del C.G.S..

Riaperto il dibattito l’Avvocato Stefanini, per la Procura Federale, comunica di aver raggiunto con il

rappresentante di detta Societa un acc ordo in ordine alla applicazione dell’art. 23 del C.G.S.

consistente nella comminazione di una ammenda pari ad € 100,00 (cento).

La Commissione, sospeso il dibattimento, riunitasi in Camera di Consiglio, ha ritenuta corretta la

qualificazione dei fatti cosi come formulata dalle parti ed ha accertato la congruita della sanzi one

indicata, per cui accogliendo la proposta di accordo,

ORDINA

la applicazione della sanzione di € 100,00(cento) a carico della A.S.D. Audace Galluzzo.

DISPONE

la chiusura del dibattimento in riferimento a detta Societa, proseguendo nell’esame della po sizione

degli altri deferiti.

La Procura Federale tramite il proprio rappresentante, Avvocato Stefanini, precisa che sulle

responsabilita dei tesserati deferiti non esiste alcun dubbio.

Gli episodi di violenza a carico del tesserato Barbieri Paolo, Consigl iere della U.S.D. Casellina,

risultano provati dal rapporto reso dal D.G. della gara, dalla testimonianza resa in sede istruttoria

dal Mazzetti, e, sia pure indirettamente, dall’allenatore della U.S.D. Casellina il quale dichiara di

aver appreso successivamente dell’accaduto ma senza sapere che ne era stato vittima l’allenatore

dell’Audace Galluzzo.

Il comportamento tenuto dal Barbieri e di particolare gravita tenuto conto che si e svolto in due

momenti successivi ed in due luoghi diversi.

Tale comportamento, ancorche il Barbieri non sia piu tesserato, deve sanzionarsi in modo

adeguato a quanto da lui commesso.

Dall’acclarata colpevolezza deriva la responsabilita della Societa per la quale, all’epoca dei fatti,

egli era tesserato.

Chiede quindi la applicazione delle seguenti sanzioni :

- al Sig. Paolo Barbieri, all’epoca dei fatti consigliere della USD. Casellina, la inibizione per

mesi diciotto;

- alla Societa U.S.D. Casellina, l’ ammenda di € 500,00 (cinquecento)

- al calciatore Zepaj Graciano la squalifica per due giornate di gara di campionato;

Il Presidente della Societa, premesso che egli non era presente ai fatti, per cui ne ha avuto

conoscenza solo per relationem, afferma a sua volta che nulla puo essere addebitato alla Societa

evidenziando il fatto che il Barbieri e stato subito allontanato dalla Societa, contemporaneamente

all’avvicendamento di altri dirigenti. Evidenzia che il pugno e stato scagliato attraverso una rete a

maglie fitte, quindi non intenzionalmente volto a recare danni. Contesta la eccessiv ita della

ammenda richiesta dalla Procura.

La C.D.T.T., riunita in Camera di consiglio, osserva che sugli episodi addebitati sia al Barbieri che

allo Zepaj non esiste ombra di dubbio, come si rileva dall’esame degli atti.

Infatti, l’allenatore Mazzetti descrive in maniera esauriente la condotta violenta del Barbieri che si e

estrinsecata dapprima con l’aggressione sugli spalti compiuta in danno del genitore di un calciatore

della propria squadra. Successivamente, sceso nel recinto di gioco, colpiva con u n pugno la rete di

recinzione che raggiungeva il Mazzetti stesso al naso facendolo sanguinare. Se l’azione riveste

indubbiamente i caratteri della violenza, il danno viene causato solo in maniera indiretta,

valutazione determinante nella deliberazione dell a entita della sanzione da infliggere.

Nessuna delle testimonianze rese e in grado di escludere la colpevolezza del Barbieri; l’allenatore

della USD Casellina, Di Palo, afferma di aver appreso dell’episodio …mentre eravamo al bar…

mentre il Presidente della medesima Societa, afferma : “Non ero presente alla partita per cui sono

venuto a conoscenza di ciò che si è verificato in campo verso la fine della partita stessa attraverso

il referto arbitrale.”

Non appare credibile che dell’accaduto, ovvero dei taff erugli in tribuna; dell’aggressione ad un

tifoso ospite; del pugno ricevuto, sia pure attraverso la rete ma con conseguenze, dall’allenatore

ospite; della interruzione, per oltre cinque minuti, della gara per tali fatti, il Presidente non sia stato

immediatamente informato anche al fine di assumere provvedimenti adeguati.

Del pari non appare convincente la motivazione resa dal Barbieri in ordine alle dimissioni

presentate posteriormente alla data della trasmissione degli atti alla Procura Federale da parte del

G.S.T. di Firenze che, ininfluenti agli effetti della presente decisione, contrastano con la tesi

dell’allontanamento resa in questa sede del Presidente

Anche per quanto concerne la responsabilita del calciatore Zepaj non sussiste alcun dubbio stante

le dichiarazioni rese, a proposito della frase da lui pronunciata, dal suo stesso allenatore.

Il suo comportamento peraltro non si riferisce unicamente all’espressione indirizzata in senso

dispregiativo alla tifosa, dovendoglisi addebitare altresi l’avere, con il proprio comportamento,

contribuito ad avviare lo stato di tensione tra i componenti le due tifoserie in tribuna,

successivamente degenerato in atti di violenza.

La conferma degli addebiti a carico del Barbieri determina la responsabilita della Socie ta ex art. 4,

c. 2 del C.G.S..

P . Q . M .

la C.D.T.T. infligge le seguenti sanzioni:

Ø al Sig, Barbieri Paolo, attualmente non tesserato, la inibizione per mesi diciotto : la sanzione

decorrera dal momento di un suo eventuale nuovo tesseramento;

Ø al calciatore Zepaj Graciano, la squalifica per due giornate da scontarsi nella stagione

2009/2010;

Ø alla U.S.D. Casellina, la sanzione pecuniaria della ammenda di € 300,00(trecento)

Il procedimento nei confronti della Societa Audace Galluzzo e stato definito con le modalita

previste dall’art. 23 C.G.S.

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