COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 06 del 06/08/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 06 del 06/08/2009
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
02 stagione sportiva 2009/10 Gara Urbino Taccola – Pescia Uzzanese (0-2) del 21/06/09.
Campionato di Promozione – Play Off.In C.U. C.R.T. n.69 del 25/06/09.
Reclama in proprio il calciatore Pardini Andrea (Urbino Taccola) avverso la seguente sanzione
inflitta dal G.S.
Squalifica fino al 25/08/2011 in quanto “offendendo e minacciando il D.G. lo colpiva con una mano
aperta sulla nuca senza procurargli alcuna conseguenza. Quindi correva verso un A.A. e lo colpiva
subito dopo con una manata sull’orecchio dx procurandogli lieve dol ore perdurante circa un
minuto”.
Il reclamante non contesta la dinamica dei fatti giustificando il proprio comportamento in virtu
dell’importanza della posta in palio e di una sorta di trance agonistica che ritiene irripetibili.
Chiede una riduzione della sanzione.
L’arbitro conferma il rapporto.
C.U. N.6 del 6/8/2009 – pag. 105
La C.D. esaminati gli atti ufficiali accoglie il reclamo.
I fatti conclamati e non contestati sono di carattere estremamente grave e meritano un’adeguata
sanzione.
Nessuna trance agonistica, ne perdita di lucidita per l’importanza di un evento sportivo, possono
giustificare l’atteggiamento negativo ed assolutamente censurabile tenuto dal Pardini.
In tema di quantificazione della sanzione tuttavia, il Collegio ritiene che la stessa vada rivisitata con
un alleggerimento della squalifica.
P.Q.M.
La C.D.T.T. accogliendo il reclamo cassa l’originaria squalifica fino al 25/08/2011 inflitta dal G.S.
squalificando il calciatore Pardini Andrea fino a tutto il 25/02/2001.
Dispone la restituzione della tassa di reclamo.