COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 14 del 17/09/2009 Delibera della Commissione Disciplinare COPPA TOSCANA PRIMA CA
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 14 del 17/09/2009
Delibera della Commissione Disciplinare
COPPA TOSCANA PRIMA CATEGORIA
005 / stagione sportiva 2009/2010 – Reclamo proposto dalla U.S.D. Lucignano avverso la
delibera assunta dal G.S.T. per la Toscana in ordine all’esito della gara di Coppa Toscana
di I categoria USD. Monte San Savino – USD Lucignano, disputata in data 06/09/2009.
Il reclamo è motivato dalla illegittima partecipazione di un calciatore nelle file della
squadra avversaria, perché in posizione irregolare,
(C.U. n. 12/2009).
Il G.S.T. nell’esaminare il reclamo indicato in epigrafe, trasmesso via fax, ne rilevava la
inammissibilità dovendo lo stesso pervenire - secondo il dettame di cui al C.U. n. 41/A della
F.I.G.C. recante la abbreviazione dei termini nelle gare di Coppa organizzate dai C.R. della
L.N.D. - entro le ore 12,00 del giorno successivo alla gara.
Rilevava a tal fine, fondatamente, il Primo Giudice che il fax di trasmissione recava la
indicazione che la trasmissione era avvenuta in data 11 agosto 2009, alle ore 12,54.
La correttezza della delibera del Giudice si rinviene nel disposto dell’art. 38, c.7, del C.G.S.
laddove si precisa che gli atti previsti dal medesimo Codice hanno validità “a condizione che sia
garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari”.
Risultando il fax privo della data e dell’ora di ricezione e recando tale documento i dati di
trasmissione rilevati, al G.S. non rimaneva che emettere declaratoria di inammissibilità del
gravame, a meno di diversa prova da esibirsi da parte dei soggetti interessati.
Con reclamo indirizzato a questa Commissione, prodotto nei termini ridotti previsti dalla
normativa come modificata, la U.S.D. Lucignano osservava che sia il fax alla U.S.D. Monte San
Savino (trasmesso alle ore 11,33) che quello indirizzato al G.S.T. sono stati trasmessi da due
utenze distinte ed in tempi diversi stante la impossibilità di utilizzare la linea telefonica del
C.R.T., costantemente impegnata. (quello al Giudice dall’utenza 0577/678661)
Paventava un evidente errore nei dati di trasmissione riservandosi di far pervenire quanto prima
il tabulato Telecom attestante la tempestività della trasmissione.
Questa Commissione, rilevata la assoluta ristrettezza dei tempi a disposizione, si attivava e
quindi - attraverso ulteriori elementi acquisiti solo in questa sede dal C.R.T. - poteva rilevare dal
tabulato delle trasmissioni, da questi ricevuto ad uno dei due numeri di fax ad esso intestati, che
la trasmissione era avvenuta il giorno 7 settembre 2009, alle ore 11,59, e quindi nei termini
previsti.
Nel decidere questo Collegio ritiene che deve essere prestata particolare attenzione alla
ricezione dei reclami mettendo, in particolare, in atto modalità operative che permettano di
attestare la data e l’orario esatti di ricezione, così come invita le Società, nel loro precipuo
interesse, ad inviare – con uno dei mezzi consentiti – i reclami in tempi che non siano
immediatamente a ridosso della scadenza del termine.
P.Q.M.
la C.D. accoglie il reclamo e dispone la restituzione degli atti al G.S.T. affinché disponga in
ordine al merito.
Tassa da restituirsi ove versata.