COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 14 del 17/09/2009 Delibera della Commissione Disciplinare COPPA ITALIA DI PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

Comunicato Ufficiale N. 14 del 17/09/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

COPPA ITALIA DI PROMOZIONE

006 / stagione sportiva 2009/2010 – Reclamo proposto dalla A.S.D. Castelfranco S.R.

avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Nacci Samuele. (C.U. n. 12/2009).

Il Presidente dell’A.S.D. Castelfranco S.R. contesta la delibera sopra riportata contestando l’essere

il provvedimento sanzionatorio stato applicato nelle misura “a tempo determinato” anziché a

giornate ritenendo che tale tipo di sanzione irrogata si applica “solitamente” a fatti di gravità

specifica.

A tal fine richiamando il contenuto dell’art. 19 del C.G.S., ritiene che la previsione normativa della

squalifica a tempo, collocata all’ultima lettera della graduazione dei vari tipi di sanzione, indichi che

essa ha carattere di rigidità e in quanto tale da applicarsi solo a fatti particolarmente gravi.

Richiama, a conferma dell’assunto, il fatto che le sanzioni previste dal comma 4 di detto articolo

sono tutte riferite ad atti di condotta violenta e di particolare gravità precisando che il

comportamento del calciatore Nacci è, invece, da ricondurre ad uno sfogo consistente in un’unica

frase irriguardosa.

Afferma che in base a quanto disposto dal comma 11 dell’art. 19 la squalifica deve riguardare

esclusivamente la gare di Coppa e ritiene comunque che la frase proferita nei confronti del D.G.

debba essere classificata unicamente quale condotta irrispettosa.

Cita alcune delibere degli Organi giurisdizionali della L.N.P. che sarebbero favorevoli alle tesi

prospettate perché risultano comminate sanzioni di entità minore pur essendo riferite, a detta della

reclamante, a fatti di maggiore gravità.

In ordine alla aggravamento della sanzione per la qualifica di capitano rivestita nell’occasione dal

calciatore ritiene che, in assenza di specifica norma “tipicizzata”, essa debba essere considerata

alla stregua di un aggravante generica ed invoca a compensazione di tale aggravante la

attenuante che deriva dalla giovane età del calciatore.

Conclude in via principale per una riduzione della sanzione e, in via subordinata, per la riduzione

della squalifica a due giornate effettive di gara da scontarsi nelle gare di Coppa Toscana.

Nel corso della richiesta audizione il Presidente Saverio Acrostelli è rappresentato dal dott.

Lorenzo Signorini del Foro di Pisa il quale, con ampia esposizione, ribadisce i concetti espressi

con il reclamo.

Il reclamo non può essere accolto.

Osserva questo Giudice, sulla base di propri precedenti specifici, che non rientra nelle proprie

prerogative mutare le modalità dell’esecuzione delle sanzioni applicate dal G.S., dovendosi esso

pronunciare sulla legittimità del provvedimento impugnato e sulla congruità di tali provvedimenti

disciplinari, riducendoli o inasprendoli ove non rispondano a criteri di equità e giustizia e/o non

siano conformi alle norme del C.G.S..

Peraltro la Commissione concorda con quanto stabilito dal G.S. ritenendo, contrariamente

all’assunto della Società reclamante, che la applicazione del principio di afflittività è da riferirsi a

tutte le sanzioni, qualunque sia la loro entità, dato che per essere efficaci esse debbono incidere in

maniera determinante, e proporzionatamente ai fatti, sulla sfera sportiva del soggetto sanzionato.

Inoltre a parere della Commissione la graduazione riportata sull’articolo 19 non è riferita alla

afflittività, quanto alla commisurazione delle sanzioni in ordine alla natura degli atti commessi.

In ordine alla entità della sanzione irrogata il G.S. ha utilizzato i criteri costantemente applicati dagli

Organi della D.S.Toscana, ovvero una giornata per l’espulsione, due giornate per le offese al D.G.

e la giornata residua per la qualifica rivestita e quindi in totale a quattro giornate.

Tale sanzione ove fosse da scontarsi esclusivamente in gare di Coppa non è “afflittiva” nel senso

che questo Organo vi attribuisce, come sopra indicato, per cui il provvedimento assunto, in linea

con detto principio, é da confermare.

E’ infatti da rilevare che la Società reclamante non deve più disputare, nel corso della presente

stagione, alcun incontro di Coppa per cui l’esecuzione della sanzione - a causa del particolare

meccanismo di tale tipo di gara - diviene solo eventuale e comunque ampiamente differita nel

tempo perdendo in tal modo il carattere di afflittività necessaria..

Infine per quanto riguarda l’eccezione sull’aggravante inflitta perché il calciatore è il capitano, la

questione è regolata dall’art. 73, c.4, delle N.O.I.F., per cui viene meno ogni considerazione sulla

mancata “tipicizzazione” della sanzione e quindi sulla sua genericità o meno.

P.Q.M.

la C.D. respinge il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.

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