COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 14 del 17/09/2009 Delibera della Commissione Disciplinare COPPA TOSCANA PRIMA CA

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

Comunicato Ufficiale N. 14 del 17/09/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

COPPA TOSCANA PRIMA CATEGORIA

005 / stagione sportiva 2009/2010 – Reclamo proposto dalla U.S.D. Lucignano avverso la

delibera assunta dal G.S.T. per la Toscana in ordine all’esito della gara di Coppa Toscana

di I categoria USD. Monte San Savino – USD Lucignano, disputata in data 06/09/2009.

Il reclamo è motivato dalla illegittima partecipazione di un calciatore nelle file della

squadra avversaria, perché in posizione irregolare,

(C.U. n. 12/2009).

Il G.S.T. nell’esaminare il reclamo indicato in epigrafe, trasmesso via fax, ne rilevava la

inammissibilità dovendo lo stesso pervenire - secondo il dettame di cui al C.U. n. 41/A della

F.I.G.C. recante la abbreviazione dei termini nelle gare di Coppa organizzate dai C.R. della

L.N.D. - entro le ore 12,00 del giorno successivo alla gara.

Rilevava a tal fine, fondatamente, il Primo Giudice che il fax di trasmissione recava la

indicazione che la trasmissione era avvenuta in data 11 agosto 2009, alle ore 12,54.

La correttezza della delibera del Giudice si rinviene nel disposto dell’art. 38, c.7, del C.G.S.

laddove si precisa che gli atti previsti dal medesimo Codice hanno validità “a condizione che sia

garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari”.

Risultando il fax privo della data e dell’ora di ricezione e recando tale documento i dati di

trasmissione rilevati, al G.S. non rimaneva che emettere declaratoria di inammissibilità del

gravame, a meno di diversa prova da esibirsi da parte dei soggetti interessati.

Con reclamo indirizzato a questa Commissione, prodotto nei termini ridotti previsti dalla

normativa come modificata, la U.S.D. Lucignano osservava che sia il fax alla U.S.D. Monte San

Savino (trasmesso alle ore 11,33) che quello indirizzato al G.S.T. sono stati trasmessi da due

utenze distinte ed in tempi diversi stante la impossibilità di utilizzare la linea telefonica del

C.R.T., costantemente impegnata. (quello al Giudice dall’utenza 0577/678661)

Paventava un evidente errore nei dati di trasmissione riservandosi di far pervenire quanto prima

il tabulato Telecom attestante la tempestività della trasmissione.

Questa Commissione, rilevata la assoluta ristrettezza dei tempi a disposizione, si attivava e

quindi - attraverso ulteriori elementi acquisiti solo in questa sede dal C.R.T. - poteva rilevare dal

tabulato delle trasmissioni, da questi ricevuto ad uno dei due numeri di fax ad esso intestati, che

la trasmissione era avvenuta il giorno 7 settembre 2009, alle ore 11,59, e quindi nei termini

previsti.

Nel decidere questo Collegio ritiene che deve essere prestata particolare attenzione alla

ricezione dei reclami mettendo, in particolare, in atto modalità operative che permettano di

attestare la data e l’orario esatti di ricezione, così come invita le Società, nel loro precipuo

interesse, ad inviare – con uno dei mezzi consentiti – i reclami in tempi che non siano

immediatamente a ridosso della scadenza del termine.

P.Q.M.

la C.D. accoglie il reclamo e dispone la restituzione degli atti al G.S.T. affinché disponga in

ordine al merito.

Tassa da restituirsi ove versata.

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