COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 23 del 15/10/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORI
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 23 del 15/10/2009
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
008 stagione sportiva 2009/10 Reclamo del G.S. Fratres Perignano avverso la decisione del
G.S.T. che ha squalificato il calciatore Simone Giovannelli fino al 17/12/2009. C.U. n. 14 del
17/09/2009.
In seguito ad una decisione tecnica il calciatore Simone Giovannelli si avvicinava, protestando,
all’arbitro e, ponendogli entrambe le mani sul petto lo spingeva, facendolo arretrare di un passo.
Senza causare, però, alcuna conseguenza.
Per tale comportamento il giocatore in questione veniva sanzionato con una squalifica di tre mesi.
Sanzione aggravata in quanto capitano.
Avverso la decisione del G.S. propone reclamo la società Fratres Perignano, la quale si duole della
eccessiva severità del G.S. che con una squalifica di tre mesi avrebbe sanzionato un
comportamento assolutamente involontario e privo di qualsiasi intenzione di voler causare delle
conseguenze al D.G. La reclamante sostiene, infatti, che il suo tesserato ha posto le mani sul petto
dell’arbitro per la sola ragione di essere stato spinto dai propri compagni di squadra, intenti a
protestare. Del resto, conclude la società il calciatore, una volta espulso, abbandonava il terreno di
gioco senza alcuna protesta.La reclamante chiede anche di essere ascoltata.
In data 09/10/2009 compare davanti a questa C.D. il sig. Monsignori Stefano in qualità di
Presidente del G.S. Fratres Perignano. Quest’ultimo si riporta a quanto descritto in sede di reclamo
e ribadisce che il calciatore in questione è arrivato al contatto fisico con l’arbitro al solo scopo di
proteggerlo dagli altri giocatori. Al rappresentante della società viene data lettura del supplemento
di rapporto gara che, sostanzialmente, conferma quanto già dichiarato in sede di rapporto gara.
L’arbitro comunque sottolinea come la protesta sia stata collettiva ed abbia coinvolto anche gli altri
calciatori della società Perignano. La reclamante conclude con la richiesta di una congrua
riduzione della sanzione.
Questa Commissione Disciplinare letti gli atti ed ascoltata la parte ritiene provati i fatti ascritti al
giocatore in oggetto. Ritiene, altresì, che una qualche responsabilità , rispetto al comportamento
tenuto dal tesserato in questione sia da attribuire anche ai compagni di squadra che al momento
della protesta si accalcavano nei pressi del D.G. Alla luce di tale considerazione e considerato
anche il comportamento tenuto dal giocatore dopo l’espulsione questa C.D. ritiene congrua una
squalifica fino al 2/12/2009.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e ordina la restituzione della relativa tassa.