COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 23 del 15/10/2009 Delibera della Commissione Disciplinare COPPA TOSCANA DI SECONDA CATEG

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

Comunicato Ufficiale N. 23 del 15/10/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

COPPA TOSCANA DI SECONDA CATEGORIA

012 stagione sportiva 2009/10 Reclamo U.S.D. Rio Marina Avverso Provvedimento Del Gs.

Territoriale Della Toscana Esito Gara A.S.D Venturina-U.S.D. Rio Marina (C.U. N° 16 Del

24\9\2009)

Propone rituale reclamo la U.S.D. Rio Marina avverso la decisione del G.S.T. Toscana con la

quale si assegna la perdita della partita per 0-3 a detta società nonché la sanzione pecuniaria di €

500,00 e la esclusione della manifestazione ai sensi dell’art. 53 n° 2 e 7 delle NOIF nonché l’art. 8

del Regolamento di Coppa..

La fattispecie è la seguente: la reclamante con fax in data 13\9\2009 comunicava che a causa del

maltempo che imperversava sull’isola d’Elba il giorno della partita ed a causa del fatto che alcuni

traghetti non avevano potuto effettuare le usuali corse, RINUNCIAVA alla gara prevista nel

pomeriggio dello stesso 13\9\2009 a Venturina.

Il G.S.T., applicando la norma richiamata ante sia delle NOIF sia del Regolamento di Coppa,

considerando la società rinunciataria infliggeva la sanzione in epigrafe.

La società reclamante non condivide la decisione del primo giudice e non chiede la ripetizione

della gara, ma si limita a chiedere “almeno” la riduzione della pena pecuniaria.

Il reclamo è infondato.

La richiesta di riduzione della sanzione pecuniaria non può essere disgiunta da una richiesta di

ripetizione della gara essendo implicita la richiesta di revisione totale del provvedimento del primo

giudice allorchè questi si pronunci sull’esito gara, e, tal proposito si osserva che ai sensi del C.G.S.

copia del raclamo deve essere inviato CONTESTUALMENTE alla controparte e deve essere

fornita alla C.D. la ricevuta della raccomandata.

Nel caso di specie tale prova manca e pertanto il reclamo dovrebbe essere dichiarato

inammissibile.

Peraltro laddove si volesse sostenere che il reclamo si limita a chiedere una riduzione della

sanzione pecuniaria, con ciò non contestando ed anzi prestando quiescienza alla decisione del

primo giudice relativamente alla perdita della gara ed alla esclusione dalla manifestazione, si

osserva che, anche nel merito il reclamo sarebbe infondato.

Infatti il fax inviato dalla U.S.D. Rio Marina parla espressamente di rinuncia alla disputa della gara

non invocando un caso di forza maggiore (sempre che si possa invocare tale fattispecie in via

preventiva), con ciò intregrando il dettato delle norme generali delle NOIF e speciali del

Regolamento di Coppa richiamate dal GST.

Anche la richiesta di riduzione non è accoglibile stante che il primo giudice ha inflitto la sanzione

minima edittale prevista per le squadre di seconda categoria, e non è in potere di questa C.D.

derogare ai minimi edittali stabiliti dalle norme federali.

P.Q.M.

La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it