COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 23 del 15/10/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORI

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

Comunicato Ufficiale N. 23 del 15/10/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

008 stagione sportiva 2009/10 Reclamo del G.S. Fratres Perignano avverso la decisione del

G.S.T. che ha squalificato il calciatore Simone Giovannelli fino al 17/12/2009. C.U. n. 14 del

17/09/2009.

In seguito ad una decisione tecnica il calciatore Simone Giovannelli si avvicinava, protestando,

all’arbitro e, ponendogli entrambe le mani sul petto lo spingeva, facendolo arretrare di un passo.

Senza causare, però, alcuna conseguenza.

Per tale comportamento il giocatore in questione veniva sanzionato con una squalifica di tre mesi.

Sanzione aggravata in quanto capitano.

Avverso la decisione del G.S. propone reclamo la società Fratres Perignano, la quale si duole della

eccessiva severità del G.S. che con una squalifica di tre mesi avrebbe sanzionato un

comportamento assolutamente involontario e privo di qualsiasi intenzione di voler causare delle

conseguenze al D.G. La reclamante sostiene, infatti, che il suo tesserato ha posto le mani sul petto

dell’arbitro per la sola ragione di essere stato spinto dai propri compagni di squadra, intenti a

protestare. Del resto, conclude la società il calciatore, una volta espulso, abbandonava il terreno di

gioco senza alcuna protesta.La reclamante chiede anche di essere ascoltata.

In data 09/10/2009 compare davanti a questa C.D. il sig. Monsignori Stefano in qualità di

Presidente del G.S. Fratres Perignano. Quest’ultimo si riporta a quanto descritto in sede di reclamo

e ribadisce che il calciatore in questione è arrivato al contatto fisico con l’arbitro al solo scopo di

proteggerlo dagli altri giocatori. Al rappresentante della società viene data lettura del supplemento

di rapporto gara che, sostanzialmente, conferma quanto già dichiarato in sede di rapporto gara.

L’arbitro comunque sottolinea come la protesta sia stata collettiva ed abbia coinvolto anche gli altri

calciatori della società Perignano. La reclamante conclude con la richiesta di una congrua

riduzione della sanzione.

Questa Commissione Disciplinare letti gli atti ed ascoltata la parte ritiene provati i fatti ascritti al

giocatore in oggetto. Ritiene, altresì, che una qualche responsabilità , rispetto al comportamento

tenuto dal tesserato in questione sia da attribuire anche ai compagni di squadra che al momento

della protesta si accalcavano nei pressi del D.G. Alla luce di tale considerazione e considerato

anche il comportamento tenuto dal giocatore dopo l’espulsione questa C.D. ritiene congrua una

squalifica fino al 2/12/2009.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e ordina la restituzione della relativa tassa.

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