COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 26 del 29/10/2009 Delibera della Commissione Disciplinare 021 stagione sportiva 2009
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 26 del 29/10/2009
Delibera della Commissione Disciplinare
021 stagione sportiva 2009/10 Reclamo proposto dalla Polisportiva Sieci A.S.D. Avverso la
decisione dl G.S.T. che ha squalificato il sig. Lapi Alessio per quattro gare. C.U. n° 20 del
08.10.2009.
Il Giudice Sportivo squalificava per quattro gare il calciatore Lapi Alessio poiché espulso per
condotta gravemente sleale, alla notifica offendeva il D.G.; sanzione aggravata in quanto capitano.
La società, con il reclamo proposto, chiede di “rivedere il giudizio espresso”, asserendo come la
motivazione del provvedimento non sia conforme all'accaduto.
Osserva la Commissione come nel rapporto di gara sia chiaramente indicato il motivo
dell'espulsione (sgambetto all'avversario impedendo una chiara segnatura di rete), nonché le
esatte parole udite dall'arbitro. Quanto già indicato nel primo referto trova conferma nel
supplemento di rapporto richiesto da questo Collegio all'arbitro.
Nessun dubbio, quindi, vi è sui fatti accaduti.
Anche sull'entità della sanzione non vi è molto da dire.
Alla singola giornata causata dall'espulsione, vanno aggiunte le due giornate sempre applicate per
le frasi proferite (siano esse offensive o irriguardose ha poco rilievo), a cui poi sommare
l'aggravante della veste di capitano del Lapi. In tutto, quindi, quattro giornate.
La decisione del Giudice Sportivo, pertanto, deve essere confermata.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare respinge il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.