COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 27 del 05/11/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CAT
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 27 del 05/11/2009
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA
013 / stagione sportiva 2009/2010: reclamo della U.S.D. Castelfranco “Fulgor 1918”avverso la decisione del G.S. di Arezzo che ha inflitto la squalifica fino al 15/01/2010 al calciatore Poggesi Simone.
(C.U. 9 bis/2009).
Il legale rappresentante della U.S.D. Castelfranco “ Fulgor 1918” ha impugnato il provvedimento disciplinare indicato in epigrafe, unicamente nella parte in cui il GS ha addebitato al calciatore Poggesi Simone di. . “aver vibratamente protestato nei confronti del DG, strattonandolo dalle spalle ed offendendolo. Sanzione aggravata perché capitano ”, escludendone ogni responsabilità e affermandone la totale estraneità agli episodi contestatigli.
A tal fine allega una dichiarazione del Presidente della Società A.C.D.Folgor Castelluccio 2008, squadra avversaria, attestante la assoluta estraneità del calciatore in ordine ai comportamenti ascrittigli.
Il reclamante chiede la audizione personale propria e del calciatore squalificato.
Nel corso di tale audizione il Presidente del Castelfranco ripercorre i fatti accaduti durante la gara, descrive il provvedimento disciplinare assunto dal D.G. nei confronti di un calciatore della squadra, provvedimento che ha dato origine alle proteste che il Poggesi, nella sua qualità di capitano, ha rivolto all’arbitro e descrive anche gli altri fatti accaduti successivamente alla fine della gara.
Esaurita l’audizione la C.D. passa a decisione facendo preliminarmente rilevare che le richieste di carattere istruttorio della reclamante (testimonianza della società avversaria e audizione di calciatore non reclamante) non possono essere accolte stante lo specifico divieto posto dalla normativa federale.
Rileva altresì come l’arbitro, invitato a redigere un supplemento di rapporto alla luce di quanto esposto nel reclamo, non ha risposto nonostante specifica sollecitazione dei propri organi tecnici.
In ordine alla squalifica e proprio in assenza del supplemento al rapporto di gara che, si ricorda, assume alta rilevanza agli effetti della decisione, ritiene la C.D., almeno relativamente a tale episodio, che il rapporto di gara non presenti quel carattere di credibilità che ne determina il carattere di prova incontrovertibile.
Appare infatti strano che in un contesto di gara sufficientemente “normale”, come indicato dalla reclamante, il DG venendo strattonato, quindi con atti reiterati, non abbia immediatamente espulso il calciatore.
E’ ancora da rilevare a tal proposito che l’episodio è accaduto al 30’ del secondo tempo e che sono stati recuperati 5 minuti di cui 3 nell’ultima parte della gara.
Indecifrabile è infine l’allocuzione (strattonandomi…) “dalle spalle”.
Non appare d’altra parte credibile, considerato il contesto in cui i fatti sono avvenuti come afferma la reclamante, e quindi che il calciatore non abbia offeso il D.G. nel corso della lunga protesta (circa cinque minuti).
Il comportamento del calciatore deve essere, di conseguenza, sanzionato tenuto altresì conto della sua qualifica di capitano.
L’esame della posizione del calciatore ha reso necessario l’esame dell’intero fascicolo con riferimento quindi agli altri episodi accaduti.
Per quanto risulta agli atti la C.D. non può non manifestare notevoli perplessità in ordine alla decisione da parte del G.S. di disporre la ripetizione della gara, ex art. 17, dopo aver respinto il reclamo, affermando, ex art. 29, che si tratta di questione tecnica preclusa quindi alla sua cognizione.
Oltre ciò motiva la sanzione della ammenda comminata alla Società “…per presenza di tesserato non identificato che dopo il termine della gara entrava senza alcuna autorizzazione nello spogliatoio del D.G. invitandolo a porre nel documento menzionato al punto precedente la data”.
A tal proposito la C.D. osserva che l’arbitro nel proprio rapporto identifica il soggetto dapprima con “ …il dirigente del Castelfranco” con ciò ovviamente intendendo indicare colui che gli aveva fatto sottoscrivere (imposto) un documento a rettifica di parte del proprio operato, per poi affermare “Il Presidente…….mi mostrava il manoscritto che aveva redatto sotto dettatura del Donati e mi obbligava a porvi la data.”
A parere di questo collegio è necessario identificare l’identità del soggetto che si è, da ultimo, recato nello spogliatoio del D.G. per completare con la data il documento in precedenza redatto al fine di determinare eventuali singole differenziate responsabilità.
Per quanto emerso dalla lettura degli atti il Collegio delibera di trasmettere gli atti alla Procura Federale al fine di verificare se sussistano, nell’insieme di tutti i comportamenti, gli estremi della violazione delle norme federali.
P.Q.M.
La C.D.T.T., in parziale accoglimento del reclamo, commina al calciatore Simone Poggesi la sanzione della squalifica fino al 5 novembre 2009.
Dispone il non addebito della tassa di reclamo.
Ordina la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.