COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 27 del 05/11/2009 Delibera della Commissione Disciplinare COPPA TOSCANA PRIMA CA

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

Comunicato Ufficiale N. 27 del 05/11/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

COPPA TOSCANA PRIMA CATEGORIA

036 Stagione Sportiva 2009/10.  Reclamo Della Pol. Luco Avverso Decisione Del G.S.Territoriale. Squalifica Bartoli Cosimo fino al 15.11.2009. (C.U 23 del 15.10.2009 )

Con l’atto reclamo inviato a questa Commissione,  peraltro privo dei piu’ elementari dati per consentire una rapida e corretta istruzione,  ( vedi in proposito il C. U 14 del 17/09/09 pag. 261 ), la Pol. Luco ritiene eccessiva la sanzione comminata in prime cure e chiede che la durata della squalifica come in oggetto indicata sia rivista e diminuita.

Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile poiche’ inoltrato oltre i termini.

L’art. 46 comma 4 C.G.S,  stabilisce come i reclami debbano essere inoltrati alla Commissione Disciplinare entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul Comunicato Ufficiale,  del provvedimento che si intende impugnare.

Nel caso di specie,  il provvedimento e’ stato reso noto con il C.U 23 del 15.10.2009 ed il reclamo inoltrato in data 24.10.2009,  2 giorni dopo il termine che “ si ribadisce “essere perentorio e non suscettibile di alcuna diversa valutazione.

Tutto questo tralasciando ogni considerazione in merito alla firma apposta in calce al reclamo che non e’ certo del presidente della societa’,  unico soggetto titolato oltre al diretto interessato, cosi’ come comparata con la domanda di iscrizione presentata in data 17/07/09.

P.Q.M.

La C.D dichiara inammissibile il proposto reclamo ordinando l’incameramento della prevista tassa

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