COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 27 del 05/11/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO GIOVANIS

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

Comunicato Ufficiale N. 27 del 05/11/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI

033 stagione sportiva2009/10 Gara Breda – Sporting Massese (3-1) del 11/10/09.

Campionato Giovanissimi Regionali. In C.U. n.23 del 15/10/09 C.R.T.

Reclama la società Sporting Massese avverso la squalifica fino al 15/01/2010 inflitta dal G.S. al calciatore Cuffa Alessandro il quale “espulso per avere offeso il D.G. nel lasciare il terreno di gioco si toglieva la maglia e la lanciava contro l'arbitro.

La reclamante non contesta i fatti, tuttavia ritiene la sanzione troppo onerosa per il proprio tesserato e chiede, vista anche la giovane età del calciatore, una riduzione della stessa.

La C.D. esaminati gli atti ufficiali, accoglie il reclamo.

In verità il comportamento del calciatore appare oltremodo censurabile e le motivazioni della reclamante labili e non pertinenti.

Infatti, proprio in virtù della giovane età del calciatore, le sanzioni debbono essere afflittive in modo tale da insegnare, già dall'inizio della attività sportiva, il rispetto delle regole e la rettitudine circa i comportamenti da tenere.

Tuttavia, lo scarno rapporto arbitrale non aiuta a comprendere appieno il reale comportamento del tesserato ed anche le delucidazioni richieste per le vie brevi, non rischiarano la nebulosità iniziale del predetto scritto.

Più volte il Collegio ha richiamato l'attenzione circa la meticolosità della descrizione dei fatti che l'arbitro (ed eventualmente i suoi assistenti) deve porre in essere al fine di fare comprendere al giudicante la dinamica degli stessi.

Nel caso di specie, purtroppo, tale meticolosità non viene manifestata compiutamente, pertanto, nel dubbio, il Collegio ritiene di dovere intervenire, mitigandola, sulla sanzione inflitta.

P.Q.M.

La C.D.T.T. in accoglimento del reclamo proposto dalla società Sporting Massese, riduce la sanzione inflitta al calciatore Cuffa Alessandro squalificandolo fino al 15/12/2009.

Dispone il non addebito della tassa di reclamo.

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