COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 27 del 05/11/2009 Delibera della Commissione Disciplinare 028 stagione sporti
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 27 del 05/11/2009
Delibera della Commissione Disciplinare
028 stagione sportiva 2009/10. Reclamo della U.S.D Elba 2000 Capoliveri avverso dec. Del G.S.T di Livorno. Esito gara Carli Salviano – Elba 2000 del 27/09/09. Inibizione Guglielmi Fausto fino al 26/10/09. Squalifica Pilleri Giuseppe fino al 11.10.09 (C.U 13 del 01/10/09)
La soc. Elba 2000, con missiva del 03.10.2009, indirizzata erroneamente al Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione di Livorno, e da questi correttamente trasmessa a questo collegio, attraverso tutta una serie di considerazioni che rasentano violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S, chiede:
a) Revoca delle sanzioni disciplinari prese nei confronti dei propri tesserati
b) Annullamento della gara del 27/09/09
c) Che sia emessa nota di biasimo nei confronti dell’arbitro della gara.
d) Chiede altresi’ di essere ascoltata in sede di discussione del gravame.
Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile per le considerazioni che seguono:
Relativamente alla inibizione del Dirigente Guglielmi e la squalifica di Pilleri Giuseppe, essendo le stesse inferiori ad un mese l’una e a 15 giorni l’altra, non sono suscettibili di revisione ( art. 45 comma 3 lett.”A” e lett. “B” Codice Giustizia Sportiva ).
Per quanto riguarda l’esito gara, il reclamo doveva essere inviato alla controparte dandone contestualmente prova all’Organo giudicante (art. 33 comma 5 Codice Giustizia Sportiva ).
Nel caso che occupa, la soc. Elba 2000 ha omesso tale incombenza non avendo prodotto certificazione in tal senso
P.Q.M.
La C.D.T dichiara inammissibile il proposto reclamo ritenendo cosi’ superata la richiesta audizione Ordina l’incameramento della tassa dovuta.