COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 28 del 12/11/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGOR
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 28 del 12/11/2009
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
029 stagione sportiva 2009/010 Reclamo della A.s.d. Gracciano avverso la decisione del G.S.che ha squalificato il calciatore Matteo Violetta per quattro gare.
C.U. n. 23 del 15/10/2009.
Il calciatore in questione veniva allontanato dal terreno di gioco in quanto, dopo aver ricevuto una ammonizione, offendeva il D.G. Espulso, reiterava le offese e per allontanarlo dal campo si rendeva necessario l’intervento di un suo compagno di squadra.
Per tale comportamento veniva sanzionato con una squalifica di quattro gare.
Avverso il provvedimento del G.S. propone reclamo la società del Gracciano. La reclamante contesta la sanzione inflitta al calciatore, ritenendola troppo afflittiva rispetto ai fatti che hanno portato all’espulsione del medesimo. Secondo la società, infatti, dopo l’ammonizione per simulazione, il giocatore pronunciava la frase “ non fischiare un rigore del genere è roba da rincretinire”. Per tale frase il calciatore veniva espulso. La suddetta frase, secondo la reclamante, poteva essere qualificata come irriguardosa ma non certamente come offensiva. Dello stesso tenore erano le frasi pronunciate dopo l’espulsione. Sostiene, infine, la società che le due condotte ascritte al calciatore devono essere qualificate e sanzionate come condotta unitaria. Nel reclamo viene contestato anche il fatto relativo all’abbandono del campo grazie all’intervento di un compagno di squadra. Il giocatore, infatti, avrebbe lasciato il campo spontaneamente.
La reclamante chiede anche di essere ascoltata.
In data 06/11/2009 compare davanti a questa C.D. l’avv.to Giotti Fabio come da delega in calce al reclamo. Il rappresentante della società, preso atto del contenuto del supplemento di rapporto gara, dal quale si evince come le frasi pronunciate dal giocatore siano da qualificare senza ombra di dubbio come offensive, richiama precedenti decisioni degli organi di giustizia sportiva e chiede a questa C.D. di sancire l’unicità del contesto in cui l’episodio si è sviluppato. Conferma, quindi, la richiesta di riduzione della sanzione applicata.
Questa Commissione Disciplinare esaminati gli atti e sentita la parte, ritiene assolutamente provati i fatti contestati al calciatore in questione. Pertanto le frasi pronunciate sono da ritenere assolutamente offensive. Ritiene, altresì, ragionevole la tesi sostenuta dal rappresentante della reclamante, laddove sostiene che le condotte offensive, avvenute al momento della notifica del provvedimento di ammonizione e quella, subito dopo, del dell’espulsione, debbano essere considerate come una condotta unitaria, avvenuta senza soluzione di continuità.
Pertanto alla luce di tale considerazione questa C.D. ritiene che esistano gli estremi per poter sanzionare il comportamento del calciatore con una squalifica per tre gare.
P.Q.M . .
Accoglie il reclamo e ordina la restituzione della relativa tassa.